Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/04/2023, n. 10746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 21/04/2023, n. 10746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10746
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26686/2022R.G. proposto da Ispettorato territoriale del lavoro di Prato-Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
–ricorrente –

contro

M C M Z, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P F e M T ed elettivamente domiciliata in Roma, via Morgagni 19, presso l’Avv. A M;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2750/2019, pubblicata il 20 novembre 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal Consigliere D C. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito ad un accertamento ispettivo condotto dai Carabinieri di Prato, è stato riscontrato l’impiego irregolare di una collaboratrice domestica da parte di M C M Z. Pertanto, l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia ha notificato alla detta Zumbo tre ordinanze ingiunzione: con la prima, la n. 468/2013, è stata inflitta la sanzione di € 31.868,75 per avere irregolarmente impiegato una collaboratrice domestica per 577 giornate di lavoro effettivo;
con la seconda, la n. 469/2013, è stato intimato il pagamento di € 618,75 per non avere consegnato alla lavoratrice, all’atto dell’assunzione, la dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola;
con la terza, la n. 470/2013, è stato richiesto il pagamento di € 226,50 per non avere comunicato al competente Centro per l’Impiego, entro il termine prescritto di cinque giorni, l’assunzione della lavoratrice. M C M Z ha proposto tre opposizioni contro le menzionate ordinanzepresso il Tribunale di Prato il quale, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 815/2015, li ha accolti, ritenendo non sufficientemente provata l’esistenza di un rapporto di lavoro domestico. L’Ispettorato territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia ha proposto appello. M C M Z ha presentato appello incidentale condizionato.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2750/2019, ha accolto in parte il gravame, rigettando le originarie opposizioni di M C M Z contro le ordinanze n. 469/2013 e n. 470/2013, con conferma, per il resto, della decisione di primo grado. L’Ispettorato territoriale del Lavoro di Prato-Pistoia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. M C M Z si è difesa con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria.
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