Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2017, n. 10638
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In materia di sgravi contributivi, l’art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, nel prevedere le condizioni di applicabilità delle agevolazioni, di cui al comma 5 e nel precisarne l’ambito applicativo, richiede espressamente, alla lett. h), che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che l’ambito normativo coperto dal citato d.lgs. coincide con tutte le misure preventive che garantiscono la sicurezza e la salute del lavoratore, ivi comprese quelle previste dagli specifici regolamenti di settore, mentre non è necessario alcun giudizio di sufficiente gravità della violazione delle richiamate disposizioni.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R D E T N E S E - I L -2 MAG 2017 L O B E T N E AULA 'B' S 10638. 17 E - E N O I Z A R T IS Oggetto G REPUBBLICA ITALIANA E R E T N E C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 11178/2011 SEZIONE LAVORO Cron. 10638 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ENRICA D'ANTONIO Presidente Ud. 30/01/2017 Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11178-2011 proposto da: GEBBIA COSTRUZIONI DI GEBBIA ROSARIO S.N.C. P. I. 02042680815, in persona del socio liquidatore GEBBIA ROSARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ERRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato ACHILLE PIRITORE, giusta delega in atti;
2017 ricorrente 366
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. I.N.P.S. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ON HI SERIT ora SERIT SICILIA S.P.A;
- intimata avverso la sentenza n. 574/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/04/2010 R.G.N. 2295/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MARITATO LELIO. R.G. n. 11178/2011 FATTI DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 21.4.2010, la Corte d'appello di Palermo ha riformato la pronuncia del Tribunale di Trapani che aveva accolto l'opposizione proposta dalla s.n.c GE UZ di GE Rosario avverso il verbale ispettivo, notificato il 24 aprile 2006, e la successiva cartella esattoriale con cui era stato ingiunto alla società di pagare all'INPS la somma di Euro 127.777,42 per sgravi ex I. n. 448/1998 e fiscalizzazione di oneri sociali indebitamente fruiti. La Corte ha ritenuto che tra le condizioni necessarie alla fruizione del beneficio degli sgravi ex l. cit., per effetto del rinvio all'art. 3 della I. n. 448/1998, vi fosse anche il rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, poiché il richiamo a tale testo non poteva che intendersi in senso inclusivo anche di discipline tecniche di settore e nel caso di specie era stata accertata dall'ispettorato del lavoro la violazione della disciplina sulla realizzazione dei ponteggi, si era verificata la decadenza del beneficio per tutto il periodo di fruizione dello sgravio. La sentenza di primo grado, poi, è stata riformata anche con riferimento alla conferma contestazione mossa dall'INPS e relativadell'ulteriore all'accertamento ispettivo dell'assoggettamento a contribuzione di retribuzioni inferiori al minimale contributivo per gli anni 2004 e 2005, non riscontrato dal primo giudice. Contro tali statuizioni ricorre GE UZ s.n.c. con due motivi. L'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a resiste con controricorso. ER IC è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di censura la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 626/1994, dall'art. 3 della legge n. 448/1998 e dalla legge n. 448/2001 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Danile Cilf 1 R.G. n. 11178/2011 merito ritenuto che fosse sufficiente a determinare la decadenza dalla sgravio per tutti i dipendenti il mero accertamento, da parte degli ispettori del lavoro, che una tavola ferma piede di un ponteggio non fosse posizionata in modo tecnicamente corretto. La ricorrente formula quesito di diritto domandando se la lieve violazione di norma tecnica nella realizzazione di ponteggi accertata dall'Ispettorato del lavoro, immediatamente eliminata con contestuale versamento dell'oblazione prevista, integri ipotesi di inosservanza della normativa dettata dal d.lgs. 626/1994 tale da determinare la decadenza della ricorrente dal diritto a fruire gli sgravi previsti dall'art. 3 della legge n. 448/1998 cui rimanda la legge n. 448/2001. In caso, poi, di risposta positiva, la parte chiede se tale decadenza debba essere limitata al solo periodo in contestazione aumentato del cinquanta per cento e se la perdita della riduzione non debba superare il maggiore importo tra la contribuzione omessa e la retribuzione non corrisposta alla luce delle circolari Inps n. 97 del 1993 e n. 2 del 2003. 2. Quanto alla tecnica di formulazione dei motivi deve osservarsi che questa Corte, (Cass. 24597/2014) ha avuto modo di affermare che l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis> ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Dunque, l'art. 366 bis c.p.c. non va applicato al presente ricorso che è proposto avverso sentenza