Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 08287

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 08287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08287
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPERANZA GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 18/05/1980 avverso l'ordinanza del 22/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA --t udita la relazione svolta dal Consigliere P T;
-- lette/S=1=4e conclusioni del

PG

Lk.. 17313ZE=Np aitt cri-A- c-AA- tA O ;:-Q, Tittl'3 o 1.A.LItt Ú.Q1 Q,Rt 23 Co. 2 45 xi I 3 /

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 maggio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta nell'interesse di S G avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale datato 3 febbraio 2020 - con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1 (reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato alla cosca mafiosa denominata Alvaro, suddivisa in vari rami familiari, operante in Sinopoli, San Procopio, Cosoleto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova e zone limitrofe, in particolare, al locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, riferibile a L D), 3, 8, 15, 33 (reati tutti in materia di violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.), 39 (reato di cui agli artt.110 e 435 cod. pen., aggravato ai sensi dell' art.416 bis 1 cod. pen., sia sotto il profilo della finalità di agevolazione della cosca di riferimento, sia sotto il profilo del metodo mafioso, per aver detenuto, in concorso con R D, R F e Castagnella Carmelo, un ordigno esplosivo da utilizzare per provocare l'esplosione dell'abitazione storica dei componenti della cosca Gallico), 40, 49 e 51 (reati tutti in materia di violazione delle disposizioni sul T.U. degli stupefacenti, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.) della rubrica - riqualificava le condotte di cui al capo 49 in "offerta in vendita" e confermava, nel resto, la decisione impugnata.

2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Alvaro, formulando sei distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l' "assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla questione di inutilizzabilità (per mancanza agli atti dei relativi files audio) delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, inerenti il giudizio di gravità indiziaria in relazione ai capi 40, 49 e 51 e di conseguente inefficacia della misura".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., " manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 49;
assoluta mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive illustrate nel quarto motivo della memoria difensiva depositata all'udienza camerale di trattazione del riesame". Premesso che il Tribunale aveva ritenuto di riqualificare le due condotte contestate come commesse il 23 e il 24 aprile 2018 in termini di "offerta in vendita", anziché di "cessione" di sostanza stupefacente, il ricorrente ha evidenziato che, a sostegno dell'insussistenza della condotta del 23 aprile, la difesa aveva svolto specifiche osservazioni alle quali non sarebbe stato dato alcun riscontro motivazionale;
che, a sostegno dell'insussistenza della condotta del 24 aprile, la difesa aveva rilevato come in nessuna delle conversazioni intercettate i soggetti dialoganti avessero pronunciato il nome di R F e di Restuccia Giuseppe e che tra l'incontro di S con il Romeo e i discorsi successivamente captati vi sarebbe stato un lasso temporale tale da rendere estremamente arbitrario il collegamento tra il primo e i secondi;
che, in ogni caso, era stato evidenziato che dalla conversazione registrata il 12 giugno 2018 si sarebbe dovuta ricavare la prova indiziaria secondo cui, prima di tale data, lo S mai avesse svolto attività di spaccio di cocaina.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. "manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. rispetto alla contestazione del capo 49". Ha, al riguardo, osservato che la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola sarebbe inficiata da manifesta illogicità, atteso che le condotte di offerta in vendita di cocaina del 23 e del 24 aprile 2018 non avrebbero mai potuto andare a beneficio della presunta cosca capeggiata dal L, per l'evidente rilievo che - diversamente opinando - le parole pronunciate dallo S al L il 12 agosto 2018, per sottolineare che lui aveva sempre evitato di intraprendere la strada del traffico di sostanze stupefacenti, non avrebbero avuto alcuna coerenza logica;
che, inoltre, quelle stesse parole - a voler ritenere fondata la contestazione del capo 49 della rubrica - sarebbero state compatibili soltanto con l'ipotesi che lo S stesse mentendo al suo interlocutore, nel senso che egli stesse celando la pregressa attività di spaccio intrattenuta con il Carbone e il Rizzotto, con la conseguenza che, volendo dare per buona tale ipotesi, la connessione finalistica prevista dall'aggravante in parola s c44012-t_ -- verrebbe, comunque,meno perché le condotte del 23 e 24 aprile 2018 non sarebbero state commesse al fine di avvantaggiare la cosca capeggiata dal L.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., "manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. rispetto alla contestazione del capo 51". Ha, in proposito, sostenuto che il percorso motivazionale svolto, sul punto, dal Tribunale di Reggio Calabria non sarebbe congruo, perché seguendo tale iter qualsiasi condotta di spaccio contestata allo S finirebbe con l'essere aggravata dalla finalità agevolatrice, finalità, quest'ultima, che, invece, avrebbe dovuto essere dimostrata.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., "assoluta mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione del requisito della gravità indiziaria per il reato associativo (capo 1)". Ha, al riguardo, evidenziato che il Tribunale non avrebbe considerato la doglianza difensiva, con la quale era stato messo in rilievo, richiamando il tenore della conversazione captata il 31.12.2017, che S non fosse stato autorizzato dal L a partecipare all'incontro con Luppino, circostanza questa, sul piano logico, assolutamente incompatibile con l'accreditata tesi del possesso da parte dello S dell'elevato grado di "Santista" all'interno dell'associazione di riferimento;
che il Tribunale, per motivare il convincimento circa il possesso della dote della "Santa" da parte dell'indagato, avrebbe richiamato il contenuto della conversazione captata il 31.1.2018 tra L D e Gagliostro Antonino, che, però, sarebbe stato caratterizzato da una serie di parole "incomprensibili";
che parimenti illogici dovrebbero ritenersi i richiami motivazionali alle conversazioni del 9 agosto 2018 di alcuna valenza in relazione alla contestazione del reato associativo;
che, ancora, non sarebbe possibile ricavare dall'episodio dell'ordigno esplosivo, che avrebbe dovuto provocare la distruzione dell'immobile appartenente alla famiglia Gallico, argomenti indiziari in ordine al reato associativo;
che l'episodio richiamato dal Tribunale, relativo alla progettazione, insieme al L, di un'azione delittuosa nei confronti di un soggetto non identificato, consistita in sopralluoghi e necessitante dell'uso delle armi, non sarebbe obiettivamente utilizzabile per inferire il convincimento di colpevolezza in ordine al reato associativo perché si tratterebbe di una vicenda che riguarderebbe solo il L e lo S;
che la disponibilità in capo allo S di una serie di armi e munizioni non sarebbe idoneo, a tal fine, perché non risulterebbe dimostrato che dette armi fossero detenute dallo S nell'interesse dell'ipotizzata cosca;
che, infine, quanto ai contestati delitti in materia di sostanze stupefacenti, ognuno dei fatti contestati apparirebbe inserito al di fuori di un contesto di criminalità organizzata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi