Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43559

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43559
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti con unico atto da 1. Stasio Maddalena, nata a Napoli il 06/06/1949 e da 2. L G, nato a Mugnano di Napoli il 22/11/1940 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. R Q, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1220/21 in data 27/12/2021 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, E P, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27/12/2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava i ricorsi presentati nell'interesse di M S e di G L avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/10/2021 avente ad oggetto somme di denaro, fino alla concorrenza di euro 65.290 nei confronti dei sunnominati e fino alla concorrenza di ulteriori euro 7.664,52 nei confronti della sola Stasio, ritenendo come le somme in parola costituissero profitto del reato contestato al capo E) della rubrica e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente di immobili o beni mobili fino al raggiungimento del predetto importo. Il Tribunale ha acquisito i verbali di esecuzione del suindicato sequestro dai quali risulta che al L sono stati sequestrati la somma di euro 5.953,33 e un immobile sito in Mugnano, mentre alla Stasio sono stati sequestrati la somma di euro 7.214,33 e un immobile sito in Casamicciola.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di M S e G L, con unico atto, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti: -Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Nel provvedimento impugnato si evoca un precedente ed ormai superato indirizzo giurisprudenziale che fa coincidere confiscabilità del bene e periculum, così risolvendo l'onere motivazionale nella tautologica constatazione della sussistenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca. Il riferimento, poi, alla necessità di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato costituisce un'indebita confusione con le finalità perseguite dal sequestro impeditivo con quelle presidiate al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.;
sostenere genericamente che il periculum sarebbe finalizzato ad impedire la dispersione dei beni e delle utilità illegittimamente acquisite dagli indagati, significa confondere le finalità di ordine generale alla cui tutela è preordinato il vincolo reale con le specifiche motivazioni che dovrebbero giustificarne l'adozione nel caso concreto, eludendo, di fatto, il relativo obbligo espositivo. Sarebbe stato così necessario individuare degli elementi concreti, specificamente riferibili alle singole posizioni degli indagati, dai quali desumere, pur con i limiti connessi alla fase processuale, un giudizio prognostico fondato sul rischio reale ed effettivo che l'eventuale confisca disposta all'esito del dibattimento possa risultare vana a causa della dispersione del patrimonio: limitarsi a prendere atto che il sequestro è finalizzato ad impedire la dispersione dei beni illegittimamente appresi, costituisce esclusivamente una stereotipata ripetizione tautologica delle finalità generali ed astratte immanenti a qualsiasi fattispecie di sequestro del medesimo tipo, omettendo del tutto di indicare proprio quelle ragioni e quegli elementi indicativi specificamente riferiti al caso concreto ed alle peculiari condizioni degli indagati, che non consentono di attendere l'esito del giudizio ed impongono l'anticipazione dell'ablazione. -Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. in ordine ai limiti di sequestrabilità dei trattamenti pensionistici ed all'individuazione del cd. minimo vitale, nonché in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente in ordine alla determinazione del profitto derivante da reato. In merito alla quantificazione del profitto derivante da reato, la difesa aveva evidenziato la necessità di operare una distinzione tra le somme erogate dallo Stato a titolo di cd. CAS alloggiativo, pari ad euro 65.290,00 e quelle corrisposte a titolo di cd. CAS economico, pari ad euro 7.664,52. Le somme costituenti il CAS alloggiativo, erogate non direttamente al privato ma alle strutture alberghiere convenzionate presso le quali i proprietari dell'immobile inagibile venivano di volta in volta assegnati, non sono mai entrate a far parte del patrimonio degli indagati e, dunque, non possono essere fatte rientrare nella nozione di profitto del reato. Pur volendo ritenere che il profitto sia consistito nell'utilità derivata agli indagati dal soggiorno saltuario presso gli alberghi che percepivano i fondi, appare evidente che sarebbe stato necessario indicare gli specifici periodi nei quali costoro avrebbero effettivamente alloggiato indebitamente in danno dello Stato, onde distinguere, all'interno della complessiva somma di euro 65.290,00, l'ammontare percepito esclusivamente dagli albergatori e quello riferibile, sia pure indirettamente, agli indagati, solo quest'ultimo potendosi qualificare come profitto del reato entrato a far parte del loro patrimonio giuridico. Ciò premesso, la somma effettivamente identificabile quale profitto del reato, deve essere circoscritta esclusivamente al CAS economico, percepito dalla sola Stasio ed ammontante ad euro 7.664,52, con la duplice conseguenza dell'illegittimità del vincolo sui beni riferibili al L e, stante l'esiguità dell'importo, del venir meno del requisito di proporzionalità del vincolo e di sussistenza del pericolo di dispersione dei beni in vista di una futura confisca. Sui conti degli indagati sono state rinvenute disponibilità e movimentazioni di denaro molto modeste, integrate pressochè esclusivamente da ratei pensionistici, a dimostrazione del fatto che il provvedimento ablativo ha inciso in maniera estremamente afflittiva, determinando l'improvvisa e completa indisponibilità dei mezzi di sostentamento per vivere, in aperta violazione dei principi di proporzionalità, solidarietà sociale e tutela della dignità della persona. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono fondati limitatamente al dedotto profilo della mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora;
nel resto, i ricorsi sono inammissibili.
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