Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2008, n. 25174
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La liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall'art. 209 legge fall.; pertanto, all'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, in difetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., che ha sì valenza generale, ma nell'ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si tratti di far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamente lesi, o comunque non riconosciuti nell'ambito di un precedente procedimento amministrativo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 30966/2007
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P G - Presidente di Sezione -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. DE M A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25212/2003 proposto da:
SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D B L;
- intimato -
sul ricorso 30333/2003 proposto da:
D B L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2, presso lo studio dell'avvocato D S, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore elettivamente domiciliata in Roma V.LE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorrente incidentale -
sul ricorso 27120/2007 proposto da:
SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato I G, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D B L;
- intimato -
sul ricorso 30966/2007 proposto da:
D B L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell'avvocato GRANOZIO ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI;
- intimata -
avverso le sentenze n. 1592/2003 depositata il 31/03/2003 e 1519/2007 depositata il 02/04/2007, entrambe della CORTE D'APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, provvedendo sul primo motivo del ricorso principale n. 25212/03, dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'opposizione allo stato passivo proposta dal D B;
assorbito il secondo motivo ed assorbito anche il ricorso incidentale del D B, assorbiti anche i ricorsi 27120/07 e 30966/07 rispettivamente della Società Sanremo e del D B.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva emessa il 31 marzo 2003 la Corte d'appello di Roma, riformando una precedente decisione del tribunale della stessa città, ammise al passivo della liquidazione coatta amministrativa della San Remo s.p.a. Assicurazioni e Riassicurazioni (in prosieguo indicata solo come San Remo) un credito del sig. L D B, il quale era stato alle dipendenze di detta società, ne era stato licenziato, ma aveva poi ottenuto una declaratoria giudiziale d'illegittimità del licenziamento. Con separata ordinanza la corte d'appello dispose per la prosecuzione del giudizio al fine di determinare l'entità del credito ammesso al passivo.
La corte d'appello, nella suindicata sentenza non definitiva, rilevò che il sig. D B, dopo aver rivolto al commissario liquidatore, in data 26 ottobre 1992, un'istanza finalizzata ad ottenere l'ammissione al passivo di un credito per retribuzioni non percepite sino alla data della domanda (L. 235.317.870), di un credito per risarcimento dei danni (L. 30.504.168) e di un ulteriore credito per retribuzioni spettanti sino alla data del ripristino, non ancora verificatosi, del rapporto di lavoro (L.
5.229.286 per ciascuna mensilità), aveva depositato nella cancelleria del tribunale tre successivi ricorsi:
a) il primo, in data il 21 luglio 1998 (poi però non iscritto a ruolo), con cui, dopo aver richiamato le precedenti istanze rivolte al commissario liquidatore, dichiarando di avere informalmente appreso che esse erano state per la quasi totalità disattese, il ricorrente aveva chiesto l'ammissione tardiva anche di crediti maturati in virtù del lavoro svolto in epoca precedente alla sua formale assunzione, in anni compresi tra il 1974 ed il 1988, oltre che del credito per risarcimento di ulteriori danni conseguenti all'illegittima estromissione dall'attività lavorativa, per un ammontare complessivo di L. 293.291.853, in via privilegiata, e di L.
2.050.000.000 in chirografo;
b) un secondo ricorso, in opposizione allo stato passivo, depositato il 4 febbraio 1999, al quale però aveva poi espressamente dichiarato di rinunciare con atto in data 5 febbraio 1999;
c) un ulteriore ricorso, depositato lo stesso 5 febbraio 1999, con cui aveva nuovamente proposto formale opposizione allo stato passivo, lamentando il mancato accoglimento integrale delle istanze a suo tempo rivolte al commissario liquidatore e chiesto l'ammissione al passivo anche di crediti per retribuzioni maturate in epoca successiva alla presentazione di dette istanze (per un ammontare di L. 1.073.102.205), nonché per le retribuzioni a venire. Ciò premesso, la corte d'appello osservò che la mancata iscrizione a ruolo del primo ricorso non ostava all'ammissibilità del terzo, per la diversità delle pretese ivi rispettivamente enunciate, ancorché derivanti dalla medesima causa petendi;
e che neppure vi ostava la rinuncia al secondo ricorso, giacché la contestualità di tale rinuncia, rispetto alla proposizione di quello sopra indicato sub c), facevano sì che quest'ultimo, al di là delle formule adoperate, costituisse una mera continuazione e precisazione dell'altro, non essendosi perciò verificata alcuna consumazione del potere d'impugnazione spettante alla parte. Nè infine, sempre secondo la corte territoriale, il ricorso in opposizione allo stato passivo da ultimo menzionato poteva dirsi inammissibile per tardività, non avendo rilievo, ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, la mera pregressa conoscenza di fatto che il ricorrente potesse avere avuto del deposito dello stato passivo formato dal commissario liquidatore (depositato il 28 luglio 1995), prima di quando (con atto ricevuto solo il 1 aprile 1999) glie ne era stata data rituale comunicazione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, per due motivi, il commissario liquidatore della San Remo.
Il sig. D B, oltre a resistere al ricorso di controparte, ha formulato un ricorso incidentale, al quale la San Remo ha a propria volta replicato con controricorso.
Con ordinanza n. 24300 del 22 novembre 2007 la prima sezione civile di questa corte, dopo aver riunito i due ricorsi sopra menzionati, avendo rilevato d'ufficio la necessità di rispondere preliminarmente all'interrogativo se al ricorso per opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione all'interessato, si applichi o meno il termine annuale d'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., ha sollecitato la rimessione della causa alle sezioni unite, dubitando della condivisibilità della soluzione affermativa formulata in proposito da Cass. n. 18579 del 2004 e sottolineando la rilevanza della questione, destinata a riprodursi in una molteplicità di cause.
Frattanto, con sentenza definitiva depositata il 2 aprile 2007, la Corte d'appello di Roma, sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva proceduto a quantificare il credito del sig. D B, disponendone l'ammissione in via privilegiata al passivo della liquidazione coatta per l'importo di Euro 522.475,45, a titolo di spettanze retributive, ed Euro 69.771,10, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi. Anche avverso questa seconda sentenza sono stati proposti un ricorso principale, da parte della San Remo, ed uno incidentale, da parte del sig. D B, il quale ha poi depositato una memoria da lui personalmente sottoscritta.
All'odierna udienza i ricorsi riuniti avverso la sentenza d'appello non definitiva sono stati discussi dinanzi alle sezioni unite di questa corte unitamente a quelli aventi ad oggetto la sentenza definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Palesi ragioni di economia processuale suggeriscono anzitutto di riunire ai ricorsi proposti avverso la sentenza non definitiva della corte d'appello quelli che hanno ad oggetto la successiva sentenza definita emessa dal medesimo giudice nel prosieguo della stessa causa.
La riunione, tuttavia, non elide l'autonomia dei giudizi riuniti. Ne consegue che, tenuto conto della diversa data in cui sono state rispettivamente emesse la sentenza non definitiva e poi quella definitiva della corte d'appello, solo ai ricorsi proposti avverso quest'ultima possono trovare applicazione le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, alla disciplina del ricorso per cassazione.
1.1. Sempre in via preliminare occorre anche osservare che non è ammissibile la memoria depositata dal sig. D B personalmente, in luogo del difensore cui egli ha inteso revocare il mandato, giacché nel giudizio di cassazione non è ammessa la difesa personale della parte. Non possono perciò esser prese in considerazione ne' l'istanza di rinvio