Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2019, n. 20403

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2019, n. 20403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20403
Data del deposito : 26 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23808-2018 proposto da: COMUNE DI S FTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

142, presso lo studio dell'Evvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato E B;

- ricorrente -

contro

SOCIETA CE.R.IN. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 276/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2019 dai Consigliere L R;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti.

FATTI DI CAUSA

1. La società CE.RI.N. s.r.l. ;n liquidazione nel 2017 otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Serrara Fontana per il pagamento di alcune fatture relative al contratto di appalto concluso nel 1998, avente ad oggetto la "Rilevazione generale del territorio del comune di Serrara Fontana, agli effetti del censimento delle unità immobiliari - verifica e controllo delle tasse ed imposte comunali";
2. - Il Comune di Serrara Fontana proponeva opposizione, deducendo che le pretese avanzate avessero ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività di riscossione dell'aggio esattoriale, e ce non fosse maturato il diritto di credito della società ingiungente non essendosi verificate le condizioni, previste dall'art. 1 del contratto di appalto e cagli artt. 11 e 12 del capitolato, per la riscossione del corrispettivo (ovvero il verificarsi della riscossione effettiva delle somme iscride nei ruoli tributari ICI, TARSU e ICIAP). 3. - Alla prima udienza il Comune opponente eccepiva a verbale il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice contabile, e con memoria del febbraio 2018, reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione;
;a società opposta sosteneva invece che il compenso dovutole fosse determinato in percentuale sugli avvisi di accertamento emessi a seguito del censimento e approvati dal Comune, e non fosse condizionato allavvenuta riscossione delle somme intimate. 4. - Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - rog. n. 276\2017, il Comune di Serrara Fontana R;c. 2018 n. 20808 sez. SU -1.16. 04-06-2019 -2- propone regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del credito per cui è contesa, nei confronti della società CE.R.In. s.r.l. in liquidazione, che non svolge attività difensiva in questa sede. Il Comune ricorrente sostiene che la società operasse come esattore comunale, e che il contratto tra le parti avesse ad oggetto la riscossione di aggio esattoriale. Evidenzia che ciò emerga dalla stessa comparsa di risposta avversaria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la società opposta qualificava essa stessa la sua pretesa come relativa all'aggio esattoriale, e, per ribattere all'avversaria eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, precisava appunto che i corrispettivi richiesti con il decreto ingiuntivo erano chiesti a titolo di aggio esattoriale, che ha natura retributiva (Cass. n.3524 del 2018, n. 1311 del 2018), invocando di conseguenza l'applicabilità della prescrizione decennale. Il ricorrente segnala inoltre che la giurisprudenza di legittimità sia uniformeme lte orientata nel senso che le controversie in materia di aggio esattoriale rientrino nella giurisdizione della Corte dei conti, avendo ad oggetto la verifica contabile dei rapporti di dare e avere tra le parti. Ricniama Cass. S.U. n. 15658 del 2006, che ha espresso il seguente principio di diritto "i/ giudizio relativo alla verifica dei rapporti di dare e avere tra l'ente impositore e la società concessionaria della riscossione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti va promosso dinanzi all'autorità competente a giudicare usi rapporti d;
coloro che abbiano avuto maneggio di denaro dello Stato e di pubblica amministrazione cioè alla Corte dei conti". • - Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380- ter c.p.c.„ del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice cortabile. Ric. 2018 n. 20808 sez. SU - ud. 04-06-2019 -3- 6. - La Procura generale, sulla base del contenuto della domanda risultante dalla comparsa di risposta della creditrice opposta (riprodotta nel ricorso del Comune) ritiene che le parti abbiano concluso una convenzione avente ad oggetto il rapporto esattoriale e conclude ricniamando la giurisprudenza di legittimità, che attribuisce alla giurisdilione contabile la verifica dei rapporti di dare e avere tra l'agente con :abile e l'amministrazione.
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