Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/1979, n. 5710

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Ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica non e affatto necessario che l'attivita manuale - che ricomprende ogni attivita lavorativa e, in genere, ogni condotta ad essa collegata che possa comportare per il lavoratore un danno corpori corpore datum - richiesta dall'art 4, comma primo, n 1 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, venga svolta in via esclusiva e prevalente, essendo sufficiente che la stessa attivita, ancorche accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attivita intellettuale, sia svolta professionalmente e cioe in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purche non via occasionale o eccezionale. ( Conf 4472/78, mass n 394143; ( Conf 5578/78, mass n 395359; ( Conf 3741/78, mass n 393265).*

Poiche in ordine alle malattie professionali contemplate nell'art 3 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 e alle lavorazioni specificate, quanto all'asbestosi e alla silicosi, nell'allegata tabella n 8 (art 140 DPR del 1965 n 1124, sostituito dall'art 1 della legge 27 dicembre 1975 n 780) deve presumersi che sussista oggettivamente per il lavoratore il rischio di contrarre una malattia professionale allorche egli debba svolgere le mansioni assegnategli in condizioni tali da essere sottoposto all'Azione dei fattori nocivi indicati nelle tabelle allegate al citato DPR, il compito del giudice si riduce allo accertamento se il lavoratore abbia svolto e svolga le sue mansioni nell'ambito di quelle situazioni ed attivita di cui al citato art 1 DPR n 1124 del 1965, nonche in condizioni tali da essere sottoposto all'Azione di alcuno dei fattori morbigeni indicati nelle richiamate tabelle, apparendo irrilevante il contenuto delle mansioni svolte, in quanto la corretta e sistematica interpretazione degli artt 3 e 4 del DPR n 1124 del 1965 non consente di ritenere esclusi dalla copertura assicurativa quei dipendenti, impiegati e no, operanti nel medesimo ambiente morbigeno. ( V 3792/79, mass n 400235).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/1979, n. 5710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5710
Data del deposito : 5 novembre 1979

Testo completo

Poiche in ordine alle malattie professionali contemplate nell'art 3 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 e alle lavorazioni specificate, quanto all'asbestosi e alla silicosi, nell'allegata tabella n 8 (art 140 DPR del 1965 n 1124, sostituito dall'art 1 della legge 27 dicembre 1975 n 780) deve presumersi che sussista oggettivamente per il lavoratore il rischio di
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