Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/09/2021, n. 32545

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 01/09/2021, n. 32545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32545
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZIUDZIA EDYTA nato il 05/03/1977 avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A T;
(„

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E D chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 17.11.2016, con la quale la medesima è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. L'unico motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D, Rv. 207944);
infatti, pur essendo formalmente riferite al vizio di motivazione, le censure si risolvono nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, F, Rv. 203767;
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, D, Rv. 207944;
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, S, Rv. 214794). In particolare, con le proposte censure la ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla mancata manomissione del contatore, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Per altro verso, il ricorso non si confronta con il principio per cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
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