Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2020, n. 20675
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10834-2014 proposto da: PUGLIATTI ANTONINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
2020 contro 811 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/05/2013 R.G.N. 372/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO BOER;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. _ . RG 10834/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 43/2013, ha rigettato l'appello proposto da A D P avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a carico del Fondo Volo con decorrenza 1° settembre 2003. 2. Risulta dalla sentenza di appello che il giudice di primo grado, dopo avere rilevato che nelle more del giudizio l'Inps aveva riliquidato il rateo pensionistico - originariaménte determinato nella misura di euro 7.539,99 e poi ricalcolato in euro 9.705,15, in applicazione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 480 del 1988 -, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che il ricorrente non aveva contestato che l'Istituto, nell'effettuare la nuova liquidazione trattamento con l'incremento del rateo mensile e il pagamento degli arretrati, avesse correttamente applicato la suddetta norma di legge. Quanto all'ulteriore pretesa del ricorrente di vedere applicato il regime previsto dall'art.
1 -quater, comma 1, della legge n. 291 del 2004, il Tribunale aveva affermato che il Pugliatti non aveva allegato né tantomeno provato che con l'applicazione dei diversi criteri introdotti da tale norma il rateo sarebbe stato superiore e dunque non aveva dimostrato la sussistenza dell'interesse ad agire: il ricorrente aveva solo prospettato la possibilità che il trattamento liquidato dall'Inps fosse inferiore a quello ottenibile con i criteri di cui all'art.
1-quater, comma 1, per cui qualunque indagine di merito avrebbe assunto carattere esplorativo e sarebbe stata inammissibile.
3. La Corte di appello, nel confermare tale soluzione interpretativa, ha osservato che il ricorrente si era limitato ad asserire che il regime introdotto a decorrere dal 10 gennaio 2004, successivamente alla data di liquidazione del suo trattamento pensionistico, era più favorevole per i pensionati perché stabiliva un tetto "personalizzato", ma non aveva né allegato né tantomeno dimostrato che l'applicazione della disposizione avrebbe comportato un trattamento pensionistico effettivamente superiore.
4. Per la cassazione di tale sentenza A D P ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Inps. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. i . RG 10834/2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto dell'onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che, nell'ambito dell'obbligazione pensionistica, non fa carico al pensionato, creditore della prestazione, fornire la prova che l'applicazione della norma
PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
2020 contro 811 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/05/2013 R.G.N. 372/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto;
udito l'Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale Avvocato PAOLO BOER;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN. _ . RG 10834/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 43/2013, ha rigettato l'appello proposto da A D P avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a carico del Fondo Volo con decorrenza 1° settembre 2003. 2. Risulta dalla sentenza di appello che il giudice di primo grado, dopo avere rilevato che nelle more del giudizio l'Inps aveva riliquidato il rateo pensionistico - originariaménte determinato nella misura di euro 7.539,99 e poi ricalcolato in euro 9.705,15, in applicazione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 480 del 1988 -, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che il ricorrente non aveva contestato che l'Istituto, nell'effettuare la nuova liquidazione trattamento con l'incremento del rateo mensile e il pagamento degli arretrati, avesse correttamente applicato la suddetta norma di legge. Quanto all'ulteriore pretesa del ricorrente di vedere applicato il regime previsto dall'art.
1 -quater, comma 1, della legge n. 291 del 2004, il Tribunale aveva affermato che il Pugliatti non aveva allegato né tantomeno provato che con l'applicazione dei diversi criteri introdotti da tale norma il rateo sarebbe stato superiore e dunque non aveva dimostrato la sussistenza dell'interesse ad agire: il ricorrente aveva solo prospettato la possibilità che il trattamento liquidato dall'Inps fosse inferiore a quello ottenibile con i criteri di cui all'art.
1-quater, comma 1, per cui qualunque indagine di merito avrebbe assunto carattere esplorativo e sarebbe stata inammissibile.
3. La Corte di appello, nel confermare tale soluzione interpretativa, ha osservato che il ricorrente si era limitato ad asserire che il regime introdotto a decorrere dal 10 gennaio 2004, successivamente alla data di liquidazione del suo trattamento pensionistico, era più favorevole per i pensionati perché stabiliva un tetto "personalizzato", ma non aveva né allegato né tantomeno dimostrato che l'applicazione della disposizione avrebbe comportato un trattamento pensionistico effettivamente superiore.
4. Per la cassazione di tale sentenza A D P ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Inps. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. i . RG 10834/2014
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto dell'onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si assume che, nell'ambito dell'obbligazione pensionistica, non fa carico al pensionato, creditore della prestazione, fornire la prova che l'applicazione della norma
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