Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2020, n. 01209

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2020, n. 01209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01209
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 16104-2016 proposto da: INFANTINO ANGELO, elettivamente domiciliato in PISA, VIA Angelo Battelli n. 25, presso lo studio dell'avvocato R V che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

LE SPIANATE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMEZIA

44, presso lo studio dell'avvocato S F, rappresentata e difesa dall'avvocato P S;

- controricorrente -

nonchè

contro

Ric. 2016 n.16104 sez. S2 - ud. 06/11/2019 22zis- BEST COMPANY COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ASTI, V.

ROERO

43, presso lo studio dell'avvocato S T, che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1020/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2019 dal Consigliere Dott. L V;
Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R V;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2004 la società Best Company Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio la società Le Spianate s.r.l. davanti al Tribunale di Livorno chiedendo ex articolo 2932 c. c. una pronuncia traslativa della proprietà del compendio immobiliare sito in Rosignano Marittimo, frazione Castiglioncello, di cui alla scrittura privata, stipulata il 15 ottobre 1988 tra la convenuta e I G il quale, avvalendosi della clausola prevista ai sensi dell'articolo 1401 c.c., aveva poi nominato l'attrice come destinataria degli effetti contrattuali. A sostegno della domanda l'attrice esponeva che il corrispettivo del trasferimento immobiliare era stabilito nella dazione in permuta del 26% delle cubature fabbricabili ma la controparte si era rifiutata di adempiere ed anzi aveva venduto a terzi una porzione dei terreni promessi.

2. Il Tribunale di Livorno dichiarava la nullità della scrittura privata del 15 ottobre 1988 per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Ric. 2016 n.16104 sez. S2 - ud. 06/11/2019 3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società attrice.

4. Interveniva volontariamente nel giudizio d'appello I Angelo, quale erede del padre I G, per proporre opposizione alla sentenza di primo grado ex articolo 404 c.p.c., in quanto il tribunale, ritenendo nullo il contratto stipulato per persona da nominare, avrebbe dovuto provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di colui il quale era stato l'unico originario stipulante della scrittura privata del 15 ottobre 1988, in quanto la nomina del terzo non poteva essere esercitata in caso di nullità del contratto.

5. La Corte d'Appello respingeva sia l'appello principale che l'opposizione di terzo proposta da G I. Preliminarmente, la Corte d'Appello di Firenze evidenziava come tra l'appellante Best Company Costruzioni e l'intervenuto A I non vi fosse una genuina contrapposizione di interessi, giacché l'I figurava come amministratore unico della società appellante nella stessa intestazione dell'atto di appello. Nonostante ciò, tra le due posizioni processuali si configurava una netta incompatibilità nel senso che la legittimazione dell'uno escludeva la legittimazione dell'altro. Secondo i giudici del gravame la nullità del contratto non inficiava la designazione ex articolo 1402 c.c., dovendosi distinguere la nomina, che rimaneva valida, rispetto alla nullità del contratto. In altri termini, la nullità del contratto per persona da nominare secondo la Corte d'Appello non si ripercuoteva anche sull'atto di nomina da considerarsi alla stregua di una particolare applicazione dell'istituto generale della rappresentanza. Nella specie, la nullità ravvisata dal giudice di primo grado non atteneva alla designazione del contraente ma all'oggetto del Ric:. 2016 n.16104 sez. S2 - ud. 06/11/2019 contratto, sicché doveva ritenersi valida la legittimazione reciproca a contraddire sul rapporto sostanziale tra le parti originarie del giudizio ed era priva di fondamento l'opposizione proposta da A I che a seguito della electio amici si era spogliato della titolarità del rapporto scaturito dalla sottoscrizione della scrittura privata del 15 ottobre 1988. 5.1 I motivi di appello proposti dall'originaria attrice erano infondati, dovendosi condividere la ravvisata indeterminatezza dell'impegno contrattuale oggetto del
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