Cass. civ., sez. II, sentenza 16/09/2019, n. 22993

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/09/2019, n. 22993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22993
Data del deposito : 16 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 14599-2015 proposto da: COMUNE BARLETTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA

38, presso lo studio dell'avvocato B P, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO SAVASTA, DOMENICO CUOCCI MARTORANO;
ricorrente e controricorrente all'incidentale j(*

contro

EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

TORLONIA

33, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 16/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C S che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale;
udito l'Avvocato P B con delega depositata in udienza degli Avvocati del Comune, che si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 23.7.2002, il Comune di Barletta conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, la "Europa Gestioni Immobiliari s.p.a.", rivendicando la proprietà di una porzione di Piazza Cacudi, con soprastante palazzo delle Poste, edificato tra il 1920 ed il 1927. L'attore deduceva che il Regio Commissario di Barletta, con deliberazione n.41 del 18.4.1920 aveva concesso in proprietà al Ministero delle Poste e dei Telegrafi un'area in Piazza Federico di Svevia, in Barletta, su cui era stato successivamente.edificato il Palazzo delle Poste. Poiché all'atto amministrativo non era seguito un negozio traslativo della proprietà, chiedeva accertarsi l'acquisto del soprastante palazzo per accessione. Si costituiva l'Europa Gestioni Immobiliaris.p.a., chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto dell'area per usucapione. Il Tribunale di Bari rigettava la domanda. In primo luogo, il giudice di prime cure riteneva che l'area trasferita all'Amministrazione delle Poste rientrasse nella categoria dei "beni patrimoniali" disponibili del Comune, disciplinati dall'art.432 c.c. del codice del 1865, suscettibili di essere trasferiti in conformità delle leggi speciali del tempo. Proponeva appello il Comune di Barletta, resistito dall'Europa Gestioni Immobiliaris.p.a., che spiegava appello incidentale condizionato, con cui chiedeva, in caso di accoglimento dell'appello di dichiarare il suo acquisto per usucapione. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 16.4.2014, rigettava l'appello. La corte territoriale, sulla base degli atti succedutisi nel tempo, osservava che il Regio Commissario di Barletta, già in data 10.4.1920 aveva emanato un primo atto con cui concedeva in proprietà al Ministro delle Poste un area in Piazza Federico di Svevia per la costruzione di un edificio Postelegrafico;
era seguito un altro atto, in data 12.6.1960, in cui, a seguito del rilievo da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, il Comune aveva specificato che la concessione in proprietà era avvenuta " a titolo gratuito". Tali atti, secondo il giudice d'appello, erano idonei a trasferire la proprietà dell'area, tanto che la Giunta Provinciale Amministrativa si era limitata a chiedere al Comune di specificare solo se la disposizione fosse a titolo gratuito o a titolo oneroso. In ogni caso, secondo il giudice d'appello era determinante che, sia con legge delo Stato, e segnatamente con il R.D. del 23.4.1925 n.520, con la L.55/94 e con la L. 448/98, il Palazzo delle Poste fosse stato inserito nell'inventario dei beni del patrimonio del Ministero delle Poste e successivamente trasferito alla società Europa Gestioni Immobiliari s.p.a. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Barletta sulla base di sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso l'Europa Gestioni Immobiliari s.p.a., spiegando ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, affidato ad un motivo, cui ha resistito il Comune depositando controricorso. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. C S ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza, il Comune di Barletta ha depositato memorie illustrative.
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