Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24473
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: M A, nato a Maiori il 31/01/1967, avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 21 novembre 2011, ha P:n • dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili adottate dal Tribunale. 2. Ricorre per cassazione A M, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la colpevolezza del ricorrente e le conseguenze civili di essa nel momento in cui è addivenuta alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato pur in presenza di statuizioni civili;2) violazione di legge quanto alle statuizione civili adottate nei confronti di M C in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della ditta persona offesa;3) vizio della motivazione in ordine alla entità della provvisionale.