Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2018, n. 21017
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 25813-2016 proposto da: T H S in persona del legale rappresentante pro tempore M T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE'
CALBOLI
60, presso lo studio dell'avvocato F N, rappresentata e difesa dall'avvocato C 2 P giusta procura speciale in calce al 1538 ricorso;
- ricorrente-
contro
BANCA POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA quale avente causa della BANCA ITALEAS SA, in persona della sua Procuratrice speciale LABA LEASING SA, in persona del suo procuratore speciale Dott. G B nella sua qualità di QUADRO DIRETTIVO , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
157, presso lo studio dell'avvocato E D C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2906/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato S P;
udito l'Avvocato E D C;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 7/7/2016, la Corte d'appello di Mila- no ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Italease s.p.a., ha accertato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobi- liare intercorso tra le parti, per inadempimento della utilizzatrice Tur- ner Hotel s.r.I., e ha condannato quest'ultima alla restituzione, in fa- vore di Banca Italease s.p.a., dell'immobile concesso in leasing, oltre al rimborso delle spese di lite.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, do- po aver evidenziato l'infondatezza delle censure sollevate dalla Turner in relazione all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Mi- lano (con la conseguente esclusione dell'invocata competenza territo- riale del Tribunale di Roma per ragioni di litispendenza o continenza di cause), ha accertato la piena validità del contratto di leasing con- cluso tra le parti, non essendosi verificato alcun difetto dei requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto, né alcuna fraudolenta violazione del divieto del patto commissorio attraverso l'operazione di acquisto (da terzi soggetti) del bene in esame e la successiva conces- sione in leasing alla Turner Hotel s.r.l.. 3. Avverso la sentenza d'appello, la Turner Hotel s.r.l. propone ri- corso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.
4. Il Banco Popolare soc. coop. (quale avente causa dalla Banca Italease s.p.a.) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con
CALBOLI
60, presso lo studio dell'avvocato F N, rappresentata e difesa dall'avvocato C 2 P giusta procura speciale in calce al 1538 ricorso;
- ricorrente-
contro
BANCA POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA quale avente causa della BANCA ITALEAS SA, in persona della sua Procuratrice speciale LABA LEASING SA, in persona del suo procuratore speciale Dott. G B nella sua qualità di QUADRO DIRETTIVO , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
157, presso lo studio dell'avvocato E D C, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2906/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, in subordine rigetto;
udito l'Avvocato S P;
udito l'Avvocato E D C;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 7/7/2016, la Corte d'appello di Mila- no ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca Italease s.p.a., ha accertato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobi- liare intercorso tra le parti, per inadempimento della utilizzatrice Tur- ner Hotel s.r.I., e ha condannato quest'ultima alla restituzione, in fa- vore di Banca Italease s.p.a., dell'immobile concesso in leasing, oltre al rimborso delle spese di lite.
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, do- po aver evidenziato l'infondatezza delle censure sollevate dalla Turner in relazione all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Mi- lano (con la conseguente esclusione dell'invocata competenza territo- riale del Tribunale di Roma per ragioni di litispendenza o continenza di cause), ha accertato la piena validità del contratto di leasing con- cluso tra le parti, non essendosi verificato alcun difetto dei requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto, né alcuna fraudolenta violazione del divieto del patto commissorio attraverso l'operazione di acquisto (da terzi soggetti) del bene in esame e la successiva conces- sione in leasing alla Turner Hotel s.r.l.. 3. Avverso la sentenza d'appello, la Turner Hotel s.r.l. propone ri- corso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.
4. Il Banco Popolare soc. coop. (quale avente causa dalla Banca Italease s.p.a.) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con
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