Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2020, n. 10300

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La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso il carattere dell'originalità e creatività in un regolamento disciplinante un servizio anticontraffazione, poiché si trattava di un testo giuridico standard di uso tecnico-professionale, che non conteneva alcuna peculiare e creativa elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2020, n. 10300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10300
Data del deposito : 29 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

10300༡ ༠༢ ༩ ༩ ༡ འ I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Diritto d'autore - FRANCESCO A. GENOVESE Presidente Regolamento fieristico per la tutela della Consigliere - Rel. M MI proprietà industriale ed Consigliere intellettuale - Creatività GIULIA IOFRIDA MASSIMO FALABELLA Consigliere Ud. 06/02/2020 PU Cron. 10300 ANDREA FIDANZIA Consigliere R.G.N. 29071/2016 SENTENZA sul ricorso 29071/2016 proposto da: C G F, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato B N S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura a margine del ricorso ricorrente -

contro

Unipolsai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato F B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, giusta procura in calce al controricorso e contro 775 2020 Vicenza Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, giusta procura in calce al controricorso nonché

contro

M A, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A S e A P, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale - controricorrente e ricorrente incidentale - C G F, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato B N S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G, giusta procura a margine del ricorso - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza 1743/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/07/2016 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Cons. dott. Marco Marulli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto;
uditi, per il ricorrente, gli Avvocati Sassani e Galli che hanno chiesto l'accoglimento;
udito, per la controricorrente Unipolsai, l'Avvocato Baldi che si riporta;
udito, per la controricorrente Vicenza Holding, l'Avvocato Giovanni Quarta, con delega scritta, che si riporta;
RG 29071/16 C-Mesuraca Est. Cons. Marulli 2 uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Musuraca, gli Avvocati Libertini e Pasqualin che si riportano.

FATTI DI CAUSA

1. Giovanni Francesco C impugna per cassazione l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia Sezione specializzata in materia di impresa, accogliendo il gravame proposto da Antonella Mesuraca, ha riformato l'impugnata decisione di primo grado che su istanza del C, all'esito del giudizio dal medesimo incardinato nei confronti di Vicenza Holding s.p.a. e nel quale erano state chiamate in giudizio a manleva, dalla convenuta, la Mesuraca e da questa a sua volta l'UnipolSai Assicurazione, aveva condannato la Mesuraca al risarcimento dei danni derivati all'attore dal plagio di un regolamento disciplinante un servizio di anticontraffazione, intitolato "Regolamento Servizio Proprietà Industriale ed Intellettuale" che la convenuta aveva adottato su indicazione della Mesuraca in occasione della manifestazione fieristica di Vicenza Oro First T-Gold tenutasi nel novembre 2011. La Corte distrettuale, riformando la decisione gravata, ha escluso la tutelabilità del diritto d'autore fatto valere dal C sull'assunto che dalla sentenza di primo grado non era evincibile in che cosa consista l'originalità e creatività del Regolamento in oggetto», trattandosi a ben vedere di un testo giuridico standard di uso tecnico professionale funzionale al servizio di anticontraffazione, e che neppure nell'esame dei singoli articoli era rinvenibile tale attributo, peraltro non provato dall'attore, non emergendo, infatti, dalla lettura del documento «alcuna peculiare e "creativa" elaborazione di nozioni giuridiche, prassi del settore, esperienze del professionista, ma solo indicazioni pratiche e funzionali». RG 29071/16 C-Mesuraca Est. Cons. Marulli 3 Il mezzo con ciò proposto dal C si vale di quattro motivi di ricorso, cui replicano tutti gli intimati con controricorso e la Mesuraca con ricorso incidentale condizionato. Memorie di C, di Vicenza Holding e Mesuraca ex art. 378 cod. proc. civ RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo di ricorso il C lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2575 cod. civ. e degli artt. 1 e 2 l. 22 aprile 1941, n. 633 posto che la Corte d'Appello, incorrendo nella violazione delle norme richiamate in esergo da cui il diritto vivente - avrebbe tratto la massima che il carattere della creatività previsto a fondamento della tutela accordata al diritto d'autore coincide con quello dell'originalità dell'opera rispetto alle opere precedenti -, avrebbe viceversa denegato la sussistenza nella specie del carattere in questione sull'erroneo presupposto che il testo del Regolamento costituisce un "testo prettamente funzionale e finalizzato all'organizzazione di un determinato servizio", in tal modo mostrando di concentrare «la propria attenzione sui contenuti del testo ed, anzi addirittura sull'uso di esso, piuttosto che

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