Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/08/2020, n. 17403
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21004-2018 proposto da: FALLIMENTO GHERARDI SRL FALL. N. 49/2017, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA;
- ricorrente -
contro
UBI BANCA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OMBRONE
14, presso lo studio dell'avvocato MARCO PESENTI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso il decreto n. R.G. 8400/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. Il Fallimento Gherardi s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., avverso il decreto del 10 giugno 2018 con cui il Tribunale di Ancona, accogliendo, per quanto di ragione, la corrispondente opposizione ex art. 98 1.fall. di UBI Banca s.p.a. (già Banca Popolare di Ancona s.p.a.), ha ammesso quest'ultima al passivo della suddetta procedura concorsuale per la complessiva somma di € 193.443,52, in chirografo, ordinando la conseguente modifica dello stato passivo. Resiste, con controricorso, il predetto istituto di credito.
1.1. Secondo quel tribunale, la data certa, ex art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento della Gherardi s.r.l. (dichiarato il 27.4.2017), del prestito finanziario posto dalla Banca a sostegno della sua pretesa, la cui sussistenza era stata negata dal giudice delegato (al pari della prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento stesso in conto corrente, di cui non erano stati prodotti i relativi estratti), poteva, invece, ricavarsi dalla complessiva documentazione prodotta dalla creditrice in sede di richiesta di ammissione al passivo e, successivamente, di opposizione. In particolare, il giudice a quo ha affermato che: «Risulta agli atti che la Gherardi s.r.l., in data 2.7.2009, ha stipulato, con il Gestore dei Servizi Energetiti GSE s.p.a., la convenzione n. JO1F02666807 per il riconoscimento di tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti lotovoltaiti. Successivamente, in data 5.6.2012, con atto a rogito notaio (n. 840 registrato a Jesi, Serie IT), la Gherardi s.r.l. ha ceduto pro solvendo i crediti derivanti dalla suddetta concessione alla Banca Popolare di Ancona in garanzia del contratto di finanziamento. Le coordinate di tale finanziamento e la data di stipulazione Ric. 2018 n. 21004 sez. M1 - ud. 14-01-2020 -2- vengono richiamate nell'atto notatile di cessione del credito costituendo fatto idoneo a comprovare la certezza della data e la sua anteriorità al fallimento. Vieppiù che tale atto notatile è stato stipulato tra la società fallita e la Banca Popolare di Ancona e non da UBI Banca s.p.a., ciò a dimostrare che la cessione, in primis, ed il finanziamento, in secundis, sono da collocare in data anteriore al fallimento de quo, atteso che la fusione mediante inc000razione della Banca Popolare di Ancona in UBI Banca si,. a. è avvenuta in data 2.2.2017, con effetti nei confronti dei terzi dal successivo 20.2.2017».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente: I) «violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F., artt.115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 1823, 1852, 1856, 1867, 1710 e 1713 c.c., nonché 119 T.U.B., nella parte in cui il credito è stato ammesso in difetto di adeguata prova dell'esistenza dello stesso e del suo quantum da parte della Banca». Si assume che la documentazione prodotta ex adverso sarebbe del tutto insufficiente «a dimostrare sia l'inadempimento della Gherardi s.r.l., sia, in particolare, l'esatta quantificazione del credito vantato dalla Banca in mancanza degli estratti conto collegati al predetto rapporto di prestito finanziario», ritenendosi, pertanto, che «l'Istituto di credito non abbia adempiuto all'onere della prova che su di lui grava allorché chiede di insinuare al passivo fallimentare un proprio credito derivante da rapporti obbligatori regolati in conto corrente». Si sostiene, inoltre, essere «di chiara evidenza che il mero accreditamento del prestito sul conto corrente non è sufficiente a dimostrare il credito della Banca, essendo necessario, altresì, dimostrare il mancato rimborso delle somme e l'addebito della relativa posta sul conto. Infatti, laddove il rapporto di finanziamento sia, come nel caso di ipecie, regolato in conto corrente, con addebito degli importi corffipondenti alle singole rate sul conto stesso, il collegamento negoziale che si instaura tra i due rapporti impone che l'inadempimento del correntista e, comunque, laddove effettivamente sussista, l'esatta determinazione del Ric. 2018 n. 21004 sez. M1 - ud. 14-01-2020 -3- credito in favore della banca non può prescindere dall'esame delle movimenta:zioni del conto corrente sul quale il prestito era regolato»;
II) «violazione degli artt. 98 e 99 L.F., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione in ordine all'inadempimento della Gherardi s.r.1., alla eventuale insufficiente