Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2021, n. 1555

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2021, n. 1555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1555
Data del deposito : 26 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con sentenza n. 712/10/19, depositata il 24 aprile 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 455/1/17 della CTP di Livorno, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello, a conferma della decisione di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame rilevando:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, emesso il (---) e notificato in data (---), con cui, a seguito della definitivita' di altro avviso di accertamento per un maggior reddito di impresa per l'anno 2013 emesso a carico della societa' (---) s.r.l., premessa la ristretta base azionaria, si imputava a (---), socio al 24,5%, un maggior reddito di capitale in proporzione della quota di partecipazione agli utili;

b) che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, articolato su vari motivi formali e di merito, ritenendo fondata l'eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell'avviso impugnato che, ritenuta l'inapplicabilita' delle formalita' di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, come modificato dal Decreto Legislativo n. 179 del 2016, non recava firma autografa bensi' digitale e risultava notificato in copia cartacea anziche' a mezzo PEC;

c) che tale decisione era condivisibile, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto: la firma a stampa ai sensi della L. n. 311 del 2014, articolo 1, comma 375, era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate;
l'apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27-1-2018 era causa di nullita' dell'atto per difetto di sottoscrizione;
solo per gli atti notificati a decorrere dall'1-7-2017 la combinazione firma digitale/notifica a mezzo PEC consentiva il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.



2. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19 novembre 2019, affidato a due motivi, e depositato memoria ex articolo 378 c.p.c;
il contribuente rimaneva intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo l'Agenzia censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, degli articoli 2 e 23 CAD, della L. n. 311 del 2014, articolo 1, comma 375, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, applicabilita' esclusa, ai sensi dell'articolo 2 suddetto codice, comma 6, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dal Decreto Legislativo n. 179 del 2016, articolo 2, comma 1, lettera c), solo per le "attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale", da intendersi per quelle attivita' di controllo fiscale svolte dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento;
interpretazione confermata dall'ulteriore modifica dell'articolo 2, ad opera del Decreto Legislativo n. 217 del 2017, articolo 2, che, mediante l'aggiunta del comma 6 bis, rendeva esplicita tale applicazione. Si rilevava altresi' che la copia cartacea notificata al contribuente presentava l'attestazione di conformita' prevista dall'articolo 23 CAD.



2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, dell'articolo 23 CAD, dell'articolo 137 c.p.c., commi 2 e 3, e dell'articolo 156 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la possibilita' di notificare a mezzo PEC anche gli atti impositivi era stata- introdotta solo a decorrere dal 1 luglio 2017, con l'inserimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 7, sicche' prima di tale data l'Agenzia aveva correttamente proceduto all'invio della copia analogica munita di attestazione di conformita' e che, in ogni caso,

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