Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2017, n. 26148

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La «condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni» che giustifica l’applicazione della misura della sospensione cautelare dell’avvocato dall’esercizio della professione è quella di primo grado, in quanto l’art. 60, comma 1, della l. n. 247 del 2012, non richiede a tal fine l’irrevocabilità della sentenza, in conformità alla “ratio” della misura di intervenire in via urgente in ipotesi di rilevante gravità, che sarebbe vanificata ove fosse necessario un previo accertamento irretrattabile della responsabilità penale, poiché la sospensione costituirebbe un'inutile duplicazione della sanzione disciplinare e non assolverebbe alla funzione di tutela dell'immagine della categoria professionale degli avvocati nel momento dello “strepitus fori” e, quindi, all'atto del verificarsi della lesione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2017, n. 26148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26148
Data del deposito : 3 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

26 148\ 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: G C Primo Presidente R.G. 13017/2017 Cron.26148 V D C Presidente di sezione G A Presidente di sezione Rep. Enrica D'ANTONIO Consigliere Ud. 24/10/2017 M C Consigliere E C Consigliere L T Consigliere disciplinare U B Consigliere avvocati A G Consigliere Rel. CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 13017 del 2017 proposto da: FASANO Avv. F, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Ma- linconico, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
ricorrente

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI DI LECCE;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE;

- intimati -

an 666/17 avverso la sentenza n. 23/2017 del Consiglio nazionale forense, de- positata il 25 marzo 2017. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 otto- bre 2017 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato C M.

FATTI DI CAUSA

L'Avv. F F, iscritto presso il Consiglio dell'ordine 1. - degli avvocati di Lecce, veniva condannato in primo grado dal Tribu- nale di Lecce, con sentenza in data 21 maggio 2016, alla pena della reclusione di tre anni e tre mesi, essendo stato, quale assessore ai lavori pubblici della Provincia di Lecce, ritenuto responsabile di turba- tiva d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio, induzione in falso ideolo- gico e falso in atto pubblico in relazione ad una gara per l'affidamento del servizio di rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi e gestione della pubblicità stradale, nonché del reato di abuso d'ufficio in rela- zione all'assunzione di un soggetto da parte del Comune di Parabita. Il Consiglio distrettuale di disciplina, in considerazione dell'intervenuta condanna, riportata in un articolo di giornale, delibe- rava in data 7 giugno 2016 la sospensione cautelare dell'Avv. F dall'esercizio della professione per mesi sei, rilevando che lo stesso aveva commesso reati oggettivamente gravi e soggettivamente con- nessi alla qualità pubblica (assessore provinciale) oltre che di iscritto all'ordine forense, "ed in quanto tale destinatario di ancor maggiori obblighi di carattere etico e comportamentale". 2. - L'Avv. F proponeva ricorso al Consiglio nazionale foren- se, riferendo di avere appellato la sentenza penale del Tribunale di Lecce e sostenendo il venir meno dei presupposti per l'adozione della Au - 2 - misura: ciò in quanto per i medesimi fatti erano stati imputati anche altri cinque soggetti (che avevano optato per il giudizio abbreviato a differenza di quanto egli aveva fatto), alcuni dei quali, dopo essere stati condannati in primo grado ed in appello, erano stati assolti dalla Corte di cassazione (con sentenza 1° giugno 2016 - 1° agosto 2016, n. 33698) perché il fatto non sussiste (così Leopizzi, Merico, Prete, Vi- tali), mentre la condanna di un quinto coimputato (Zampino) era sta- ta cassata con rinvio alla Corte di Lecce per una nuova valutazione, essendo stati riconosciuti un travisamento della prova ed un vizio di motivazione. 3. - II CNF, con sentenza depositata il 25 marzo 2017, ha respin- to il ricorso. Secondo il Consiglio nazionale forense, la sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare e il legislatore del nuovo ordina- mento professionale (art. 60 della legge n. 247 del 2012) ne ha tipiz- zato i presupposti applicativi, escludendo l'esistenza di un potere di- screzionale di applicazione da parte degli organi competenti al di fuori dei casi espressamente previsti. Tra questi casi rientra la condanna - anche con sentenza di primo grado, non essendo necessaria una sen- tenza definitiva - a pena detentiva non inferiore a tre anni. Il CNF ha escluso che l'applicazione della misura cautelare debba conseguire con automatismo al verificarsi del presupposto richiesto (sentenza di condanna), e ciò non essendo venuto meno l'ulteriore requisito (lo strepitus fori) che la precedente configurazione dell'istituto (art. 43 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933) impo- neva come necessariamente concorrente con l'astratta gravità dei fat- ti. Lo dimostra ha affermato il CNF - il verbo "può", che compare - nell'art. 60 della legge n. 247 del 2012. Ne deriva che l'organo disci- plinare ha il potere-dovere di valutare nel concreto la sussistenza di quella dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione che costi- tuisce presupposto necessariamente concorrente ai fini dell'adozione Au - 3 - della misura cautelare. -Tale aspetto - ha proseguito la sentenza impugnata – deve essere valutato esclusivamente dal Consiglio distrettuale di disciplina che, in quanto composto dai membri provenienti dalla medesima categoria professionale dell'incolpato, è in grado di valutare la concretezza, la rilevanza e l'attualità della lesione;
laddove il sindacato del CNF può riguardare il solo scrutinio di legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensio- ne. OS-Le considerazioni in punto di fatto del Consiglio distrettuale serva il CNF - "adempiono ... all'obbligo motivazionale sul punto, es- sendosi valorizzato... il fatto che la carica (di assessore) ricopertal dall'avvocato incidesse negativamente, essendo l'interessato noto- riamente insignito di incarichi pubblici che non facevano venir meno la visibilità e la riferibilità alla professione forense".

4. Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo- rense l'Avv. F ha proposto ricorso, con atto notificato il 24, il 25 e il 26 maggio 2017, sulla base di cinque motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso - proposto nei confronti del Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce e del Consiglio nazionale forense. Infatti, nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense, come regolato dalla legge n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disci- plina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva Au - 4 - di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire o a resistere in giudizio;
parimenti, il Consiglio nazionale foren- se, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Se- zioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze (Cass., Sez. U., 10 lu- glio 2017, n. 16993;
Cass., Sez. U., 31 luglio 2017, n. 18984). - Con il primo motivo (violazione dell'art. 51 del regio decreto- 2. legge n. 1578 del 1933) ci si duole che la sentenza impugnata non abbia statuito in merito all'eccezione di prescrizione dell'azione disci- plinare formulata dall'Avv. F in sede di ricorso al CNF. Si osser- va che i fatti contestati in sede penale all'Avv. F che hanno dato luogo anche all'apertura del procedimento disciplinare risalgono agli anni 2008-2009, fino al 12 marzo 2009, laddove la delibera di apertu- ra del procedimento disciplinare è stata adottata il 26 marzo 2014 e notificata in data 13 maggio 2014. 2.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 60 della legge n. 247 del 2012 non è una

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