Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2008, n. 10867

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Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 "bis" e 391 "ter" cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale - condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2008, n. 10867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10867
Data del deposito : 30 aprile 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE REGISTRAZION 10867 /08 SOLU-ESENTE DINITI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Revocarione SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente R.G.N. 4373/06Dott. Vincenzo CARBONE - Dott. Roberto PREDEN Presidente di sezione Consigliere Cron.10867 Dott. Mario CICALA Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 06/11/07 Dott. Giuseppe SALME' Rel. Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere I Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ConsigliereDott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro 2007 NN IE O;
1014 intimato avverso la sentenza n. 19600/05 della Corte suprema di cassazione, depositata il 07/10/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME': udito l'Avvocato Alessandro DE STEFANO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con avviso notificato il 15 luglio 1994 l'Ufficio I.V.A. di Potenza ha irrogato ad CA NI la sanzione pecuniaria di £. 96.718.000, pari al doppio delle somme non versate alle scadenze periodiche rela- h tivamente all'anno 1990. Il contribuente ha dedotto di aver presentato istanza di definizione e dichiarazione integrativa per infrazioni che non avevano determinato maggiore imposta, ai sensi dell'art. 52, 3° comma, del- la legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di aver versato la somma di £. 2.000.000, pari a £. 500.000 per ogni anno precedente. L'Ufficio ha resistito sostenendo che il contribuente avrebbe potuto avvalersi soltanto delle disposizioni di cui all'art. 62 bis della legge n. 1991/413, specificamente riguardante la sanatoria degli 2 omessi versamenti. La commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza del 12 febbraio 1997, ha accolto parzial- mente il ricorso, riducendo alla metà la sanzione irro- gata, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1986, n. 425. La Commissione tributaria regionale della Basilica- con sentenza del 24 febbraio 1998 ha rigettato ta per l'appello proposto dal contribuente. Con sentenza del 10 ottobre 2003 n. 14608, giudi- cando sul ricorso proposto dal NI, iscritto al n. 5886/1999 r.g., questa Corte lo ha rigettato affermando che l'art. 52, 3° comma e l'art. 62 bis della legge n. 413 del 1991 si riferiscono a ipotesi diverse, il primo alla sanatoria di singole infrazioni di natura formale, il secondo al mancato versamento dell'imposta dichiara- ta, dovuta e non controversa. Nella specie doveva tro- vare applicazione l'art. 62 bis, che richiede la dimo- strazione del versamento delle imposte non pagate e poiché il contribuente non aveva dimostrato di avere effettuato tale versamento non poteva giovarsi della sanatoria delle sanzioni. Il NI ha depositato il 21 aprile 1999 altra CO- pia dello stesso ricorso (iscritto al n. 7312/1999 3 r.g.) contro la stessa sentenza della commissione tri- butaria regionale. Giudicando su tale ricorso la Corte, con sentenza del 7 ottobre 2005 n. 19600, lo ha accol- to, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza, affermando che dalla sentenza non emergevano elementi di fatto che consentissero di ritenere appli- cabile alla fattispecie dedotta in giudizio il disposto del citato art. 62 bis, 1° comma della legge n. 413 del 1991. Inoltre tale norma non impedirebbe al contribuen- te di avvalersi, per la definizione delle sanzioni con- seguenti all'omesso versamento dell'I.V.A., della pro- cedura di definizione già in precedenza stabilita per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'im- posta dall'art. 52, 3° comma della stessa legge 1991/413, non essendo tale esclusione prevista espres- samente dalle norme richiamate, ne' potendo essere im- plicitamente desunta, essendo differenti le condizioni e le modalità a cui la definizione delle sanzioni è su-

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