Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/03/2023, n. 06648
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1214/2017 R.G. proposto da: ACAMPORA COLOMBA, ACAMPORA GIUSEPPE, ACCARDO ANTONIO, ACCARDO CONCETTA, ACCARDO LUCIANO, ALTIERI FRANCESCA, AMATO ANTONIO, AMATO GIUSEPPE, AMATO LUCIA, ARIANO ANTONELLO, PALOMBA IOLANDA, ARIANIO MADDALENA, AROMINO ROSA, ASCIONE ANIELLO, ASCIONE MARIA CLELIA, ASCIONE NUNZIATA, ASTARITA MARCO, AURILIA PASQUALE, AUTORE ANTONIO, AUTORE FRANCESCO, BALZANO GIUSEPPINA, BALZANO MARIA LUISA, DI GENNARO MARIA, BALZANO LUCIA, BALZANO RAFFAELE, BALZANO VINCENZO, BALZANO VINCENZO, BAMBACARO MARIA GRAZIA, BENIGNO LUIGIA, BERTONATI ETTORE, BETRO' RENATO, BEVILACQUA DOMENICO, BONIFACIO RAFFAELLA, BONO ANTONIO, BORRIELLO GENNARO, BORRIELLO PASQUALE, BORRIELLO VINCENZO, BOVENZI EMILIA, BRACCIALE GIUSEPPE, BREVETTO ANNA, PANARIELLO MADDALENA, PANARIELLO CRISTOFARO, BUONANDI BIANCA, BUSTELLI ANTONELLA, CAMPOLINI ANNA MARIA, CAMPOLINI LUDOVICO, CANIFFI ANTONIETTA, CANTONE AGATA, CARBONE MAURIZIO, CARBONE PAOLA ANTONELLA, CARDITO MICHELE, CERTO ANNAMARIA, CIARDIELLO ANTONIO, CIARDIELLO RITA, CIRILLO MARIA, COLANTONIO FELICE, COLANTONIO GAETANO, COLANTONIO LUCIA, CONFUORTO MICHELINA, COPPA PAOLO, CORDUA ANGELO, COZZOLINO LUIGI, COZZOLINO MARIA, COZZOLINO VINCENZO, INSABATO ANNA, CUCCARO MARIA, CUCCARO MANLIO, CUOMO ANNA, D'ORSI MARGHERITA, DE FALCO ANGELO, DE LUCA ANTONIO, DE LUCA FRANCESCO PAOLO, DE LUCA SALVATORE, DI BATTISTA WANDA, DI CRISTO GIUSEPPE, DI DONNA MARIA, DI DONNA ANTONIO, DI DONNA PASQUALINA, DI DONNA CIRO, DI GENNARO ROSA, DI LUCA LUIGI, DI MEGLIO ANNA, DI MEGLIO GIACOMO, DI MEGLIO NORBERTO, DI MEGLIO ROSALBA, DI MEGLIO TOBIA, DI SIMONE AMBROGIO, DI SIMONE MATILDE, DI SIMONE SALVATORE, ERCOLANESE FRANCESCA, ESPOSITO CARMINE, ESPOSITO GENNARO, ESPOSITO GIOVANNI, ESPOSITO LUCIA, ESPOSITO ROSA, FALANGA MATILDE, FORMICOLA LUCIA, FORMICOLA MARZIA TOMMASINA, FORMICOLA VINCENZO, FUSELLA MAGDA, GAITA SALVATORE, GARGIULO DIANA, GARGIULO GENNARO, TARANTINO VINCENZO, GARGIULO STEFANO, GERMANO GENNARO, GERMANO MARIA ROSARIA, GIACOMETTI CATERINA, GIUMELLA CARMELA, GRAZIOLI MARIA GIUSEPPA, GUADAGNO GENNARO, GUIDA FRANCESCO, GUIDA MARIO, IACOMINO PATRIZIA, ILARDI GIOVANNI, INSABATO ANTONIO, INSERRA CATELLO, IURA OSVALDO, IZZO CONCETTA, IZZO PASQUALE, IZZO RAFFAELE, LAMPINI MARIA CIRA, LAURO VINCENZO, LIGUORO ANTONIO, LIGUORO DOMENICO, LIGUORO TOBIA, LOMBARDI ASSUNTA, LOMBARDI ELVIRO, LOMBARDI FILOMENA, MAGLIOCCA DOMENICO, MALAFRONTE AGOSTINO, MALAFRONTE EMANUELA, MARINO GESUALDA, MARINO GIULIANA, MARINO LOREDANA, MARRAZZO ROSA, MARRAZZO SILVERIO, MASCOLO ALFONSO, MAZZA DOMENICO, MENNELLA ANNA, MEO RITA, MESTO FRANCESCO, MIELE CLOTILDE, MIELE MICHELA, MOLINARO MARIA FRANCESCA, MOLINARO PASQUALINA, MONILE GIUSEPPE, MONILE UMBERTO, MORVILLO ANGELA BRUNA, MORVILLO ANIELLO, MORVILLO VITO, NITTA LUIGI, NOCERINO DOMENICO, NOTIZIA SALVATORE, OLIVIERI ENRICO, ORLANDINO VINCENZA, PALOMBA ANTONIO, PALOMBA GRAZIA, PALOMBA VITTORIO, PANARIELLO CRISTOFARO, PANARIELLO LAURA, PANARIELLO MADDALENA, PELLICCIA LUCIO, PONTILLO ANTONIO, PUGLIESE DOMENICO, PUGLIESE GAETANO, PUGLIESE GIUSEPPE, PUGLIESE MARIA, PUNZO ROSA ANNA, PUORCO GIACOMO, RADICELLA GIOVANNI, RADICELLA MARIO, RADICELLA VINCENZO, RANIERI NUNZIA, ROBELLO VINCENZO, RUSSO BENEDETTO, GARGIULO IOLANDA, SACCO DOMENICO ANTONIO, SAIZ GENNARO, SALERNO NUNZIA, SALIERNO FELICE, SALVONI ANTONIO, SANNINO CIRO, SANNINO LUCIA, SANTONICOLA LUIGI, SCALA RAIMONDO, SCARPA ROSARIA, SCHIAVO CIRO, SCIALANCA RITA, SCOGNAMIGLIO GIOVANNI BATTISTA, SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE, SCOTTO DI CARLO CARMELA, SEPE MARIA, SERPE ANNA, SORRENTINO P0AOLO, SORRENTINO SILVANA, SPERANDEO MAURO, SPERNADEO VITTORIO, STINCA GIUSEPPE, STRAFACE SIMONE, TAMMARO MARIA, TARANTINO FLORA, TARANTINO VINCENZO, TAURINO GABRIELE, VALOROSO GIUSEPPINA, VENERUSO MARIA, VEROPALUMBO ANIELLO, VEROPALUMBO GENNARO, VISCIANO CARMELA, VISCIANIO LUIGI, VISCO ROSARIO, VITELLI ANTONIO, VITIELLO FIORAVANTI, ZAMPATELLI CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA N 142, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTR STANISLAO (CHMSNS65D19H501Z) rappresentati e difesi dagli avvocati GRASSO FABRIZIO (GRSFRZ74R07F839U), GRASSO BIAGIO (GRSBGI43D18A783J) -ricorrenti- controFALLIMENTO SDF Iuliano, Lembo, Boccia, Della Gatta , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PISCITELLO PAOLO (PSCPLA61R31F839Q) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 21/2013 depositata il 06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa I ricorrenti , titolari di certificati obbligazionari emessi dalla Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a. , dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 2-5-2012, chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società di fatto composta da M I, M L L, G I, G L, L L, L B, A D G, P D G e M D G, a loro volta falliti in estensione della suddetta s.d.f. giusta sentenza del medesimo tribunale del 9-5-2013. La domanda venne ancorata alla responsabilità dei suddetti soci per i danni cagionati da l l’abusiva raccolta del risparmio, da essi materialmente svolta con mendacio circa la convenienza e regolarità delle varie operazioni. Nel concreto si sostenne essere stata omessa, nella materiale attività di raccolta, la comunicazione al pubblico di circostanze fondamentali, come l’esatta indicazione dell’ammontare del prestito obbligazionario complessivo, ilsuperamento dei limiti di cui all’art. 2412 cod. civ., il fatto che le obbligazioni emesse superavano l’importo totale deliberato ex art 2410 cod. civ., il fatto che la contabilità della società non recava traccia di tale enorme afflusso di denaro;eancora essere stata omessa la segnalazione della falsitàdelle indicazioni riportate nei certificati consegnati agli investitori, quali la data e l’importo delle delibere ex art. 2410 cod. civ. La domanda fu respinta dal giudice delegato e l’opposizione al passivo, proposta dai medesimi risparmiatori, è stata a sua volta respinta dal tribunalecon decreto del 6/12/2016.Avverso la decisione è ora proposto ricorso per cassazione da parte dei soccombenti, sulla base di quattro motivi. La curatela ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.- Col primo motivo i ricorrenti censurano la decisione per aver affermato la presunta novità dei fatti posti a fondamento della opposizione allo stato passivo. Sostengono che viceversa i fatti erano tutt’altro che nuovi, essendo stati allegatialle pag. da 285 a 287 della domanda di insinuazione, sicché l’averli ignorati ha integrato un omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., o comunque un vizio della motivazione tale da rendere la motivazione stessa solo apparente, o ancora una violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Col secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione per aver affermato la carenza probatoria della domanda di insinuazione al passivo e della relativa opposizione, quanto agli illeciti specificamente ascrivibili a ciascuno dei soci di fatto.Sostengono che i fatti di raccolta abusiva erano stati accertati dalla sentenza dichiarativa di fallimento della s.d.f. in relazione alle indagini eseguite dalla G uardia di F inanza . Ed essendo stata la raccolta abusiva del risparmio accertata come svolta per decenni da tutti i componenti, sia della prima che della seconda generazione delle famiglie Iuliano, Lembo e Della Gatta, si sarebbe dovuto considerare decisivo il fatto che tutti i componenti della s.d.f. avevano collaborato alla produzione del danno, così da doverne rispondere ciascuno per l’intero ai sensi degli artt. 2055e 1292 cod. civ. Col terzo motivo i ricorrenti assumonoche la decisione sia viziata da una non corretta applicazione dell’art. 2395 cod. civ., per aver il tribunale ritenuto il curatore unico legittimato a chiedere il danno, con esclusione invece del singolo creditore.Diversamente, essi sostengono che il danno non è stato prospettato come riflesso d e lla incapienza patrimoniale della società, ma come direttamente discendente dalla condotta degli amministratori della s.d.f.;un danno integrato dalla perdita dell’investimento conseguente alla inevitabile insolvenza dell’emittente delle obbligazioni, debitrice dell’obbligazione restitutoria. Col quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’avere il tribunale affermato la mancata dimostrazione del fatto che la rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio della società li avesse indotti a effettuare l’investimento . Sostengono che il decreto è censurabile da tale punto di vista per manifesta illogicità della motivazione, e, dunque, per mancanza della motivazionestessa, ovvero, alla luce del l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , per l’esistenza di lacune argomentativ e o logiche consistenti nell’ avere attribuito agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, non potendo ipotizzarsi che di fronte alla consapevolezza di un vistoso squilibrio patrimoniale i risparmiator i avrebbe ro affidato i risparmi al soggetto finanziato. I ricorrenti muovono dalla premessa che era pacifico e non bisognoso di alcuna ulteriore dimostrazione che i soci della s.d.f. avessero taciuto la reale condizione economica e finanziaria della società finanziata, avendo presentato per anni bilanci falsi idonei a creare una falsa rappresentazione di solidità e a determinare l’affidamento dei terzi, anche perché i bilanci –essi dicono - er ano stati certificati da autorevole società di revisione(la KPMG) . Aggiungonoche era stato altresì consapevolmente taciuto che il prestito obbligazionario effettivo era di 800.000.000,00 EUR, e non di 33.700.000,00 EUR come invece risultante dai certificati al portatore consegnati ai sottoscrittori. Sicché i sottoscrittori erano stati indotti a ritenere che il proprio prestito rientrasse nell’importo complessivo deliberato, e che quindi godesse della “copertura” della deliberazione. I ricorrenti insistono nel dire che questi fatti sono stati incontrovertibilmente accertati. Per cui, dinanzi a essi, si sarebbe dovuta ritenere evidente la macchinazione volta a indurli in errore, posto che se fossero stati a conoscenza della reale situazione, mai avrebbero effettuato il finanziamento. II. - Il primo motivo è inammissibile, perché il tribunale ha poi esaminato la domanda alla quale si allude , rigettandola nel merito . Dall’affermazione preliminare di novità della domandastessa il tribunale non ha tratto alcuna conseguenza ai fini della decisione;donde quell’affermazione non assurge a ratio decidendi. III. -I restanti motivi sono a loro volta in parte inammissibili e in parteinfondati. Dal testo del decreto emerge che la domanda dei risparmiatori era stata ancorata al danno consistito negli atti di mendacio e nelle falsificazioni documentali e contabili a monte dell’attività di raccolta del risparmio,materialmente imputabili ai soci della s.d.f. Secondo la postulazione, ciò aveva dolosamente indotto i risparmiatori in errore sulla effettiva solidità della società emittente (la Deiulemar), così da farli determinar e per la convenienza dell’investimento. IV. -Il tribunale ha confermato il rigetto di tale domanda perché essa era “generica già sotto il profilo dell’allegazione delle condotte illecite asseritamente poste in essere dai soggetti danneggianti nei confrontidi ciascun obbligazionista”. Dopodiché l’ha pure ritenuta sfornita di prova, in quanto basata – come d’altronde i ricorrenti riconoscono nel secondo motivo –sulla sola sentenza dichiarativa del fallimento della s.d.f. e dei soci illimitatamente responsabili. La quale sentenza, invece, era da considerare inidonea a supportare l’azione specificamente proposta, poiché aveva accertato l’idoneità causale delle condotte dei falliti ( la raccolta abusiva del risparmio mediante emissione di titoli obbligazionari non riportate nei bilanci della emittente Deiulemar e poi lo svuotamento di tale società per effetto dell’enorme passivo accumulato e della distrazione dell’attivo)a integrare il danno al patrimonio della medesima Deiulemar, e solo indirettamente un danno ai risparmiatori.V. -Rispetto a quel danno, e solo a esso, il tribunale ha ritenuto che legittimato attivo fosse il curatore del Fallimento Deiulemar , la cui azione peraltro era stata in effetti proposta a tutela dell’intera massa. Viceversa, il mancato riconoscimento del cred ito risarcitorio azionato mediante l’insinuazione ai sensi dell’art. 2395 cod. civ.è stato motivato non con la carenza di legittimazione, ma col difetto di prova della sussistenza del relativo presupposto,rappresentato dalle condotte decettive dei singoli soci nei confronti dei quali il danno era stato reclamato. Ne segue che è inammissibile , innanzi tutto, il terzo motivo di ricorso, per estraneità alla ratio decidendi, non avendo il tribunale mai affermato, ai fini della legittimazione sostanziale, che il danno fosse stato prospettato come riflesso della incapienza patrimoniale della società. VI. -Il secondo e il quarto motivo sono a loro volta inammissibili e in parte infondati. Implicano nel complesso una criticanon totalmente aderente alla tipologia di azione intrapresa, e oltre tutto essenzialmente basata su profili di merito. VII. -L'azione individuale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore ( anche di un a s.d.f.) , posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno direttamente sul patrimonio del socio o del terzo (v. di recente Cass. Sez.
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