Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2021, n. 1556
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Testo completo
1. Con sentenza n. 4862/19/19, depositata il 16 agosto 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l'appello proposto dalla societa' contribuente avverso la sentenza n. 469/5/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, concludeva per l'accoglimento del gravame rilevando:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, notificato in data 12-5-17, con cui era stato disposto il recupero dell'indebita detrazione IVA relativa ad un contratto di leasing per un bene strumentale andato distrutto, ma per il quale la societa' aveva continuato a pagare i canoni sino al risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione;
b) che la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso senza pronunciarsi, tra l'altro, sul vizio di sottoscrizione dell'atto firmato digitalmente;
c) che tale eccezione era da ritenersi fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto l'apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato con modalita' cartacea prima del 27-1-2018 era causa di nullita' dell'atto per difetto di sottoscrizione.
2. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 24 febbraio 2020, affidato ad un unico motivo, e depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.;
il contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo l'Agenzia censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, comma 3, e articolo 60, e dell'articolo 2 e ss. CAD, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, applicabilita' esclusa, ai sensi dell'articolo 2 suddetto codice, comma 6, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dal Decreto Legislativo n. 179 del 2016, articolo 2, comma 1, lettera c), solo per le "attivita' e funzioni ispettive e di controllo fiscale", da intendersi per quelle attivita' di controllo fiscale svolte dall'Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento, e che la notifica di un documento formato digitalmente con modalita' diverse dalla PEC non solo non e' vietato ma anze' previsto dall'articolo 23 CAD.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilita' del motivo, per carenza di autosufficienza, formulata in controricorso, avendo l'Agenzia riprodotto il contenuto dell'atto da cui si evince la sottoscrizione a mezzo firma digitale ad opera del funzionario delegato, e risultando la circostanza della presenza della sola firma digitale nell'atto notificato non solo non contestata, ma addirittura posta dalla stessa contribuente a fondamento dell'eccezione accolta dalla sentenza impugnata.
Ai fini della materia del contendere, e quindi della verifica di autosufficienza del motivo di ricorso, non assume pertanto alcuna rilevanza la circostanza della presenza o meno di una ulteriore firma autografa nella minuta dell'atto prodotta dall'Agenzia.
3. L'unico motivo di ricorso e' meritevole di accoglimento.
3.1 Questione controversa e' la legittimita' degli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico, e sottoscritti con firma digitale, nel periodo di vigenza del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 2, comma 6 (cd CAD - Codice dell'Amministrazione digitale), come modificato dal Decreto Legislativo n. 179 del 2016, articolo 2, comma 1, lettera c), entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016, sino