Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2006, n. 2519

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Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2006, n. 2519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2519
Data del deposito : 7 febbraio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LE, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l'avv. ANNESI Massimo, che, con l'avv. Carlo Zauli, lo difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
Prefettura di Ravenna, in persona del Prefetto;

- intimata -
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 649 dell'11 aprile - 27 giugno 2003;

sentito il relatore Cons. Dott. Graziadei;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARTONE Antonio, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso.
La Corte, a Sezioni Unite, Considerato:
FATTO E DIRITTO
- che agenti della Polizia stradale di Ravenna, intervenendo in occasione di un incidente che aveva coinvolto vettura condotta da LE IS, con verbale del 14 luglio 2002 gli hanno contestato la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per aver guidato in

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