Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/02/2020, n. 05009

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere Dott. A.N. nel 2019, riguardante un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione. La società richiedeva il rimborso di tributi catastali e tasse ipotecarie, sostenendo che l'aumento delle tariffe fosse illegittimo e in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2003/98/CE, che imponeva che i costi per i servizi pubblici non superassero i costi di raccolta e diffusione.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'Agenzia, argomentando che la richiesta di rimborso era inammissibile per decadenza, poiché la società non aveva dimostrato di aver rispettato i termini previsti dalla normativa nazionale. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la direttiva comunitaria non fosse direttamente applicabile al caso, in quanto non soddisfaceva i requisiti di precisione e incondizionatezza necessari per la disapplicazione delle norme nazionali. Pertanto, la sentenza di merito è stata cassata e il ricorso della società è stato rigettato. La complessità della questione ha portato alla compensazione delle spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/02/2020, n. 05009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05009
Data del deposito : 25 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7580-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIT GALAFASSI SRL ORA LUX NEI ITALIA SRL IN

2019 LIQUIDAZIONE, con domicilio eletto in

ROMA PIAZZA CAVOUR

5788 presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati CHIARA MONDADORI, VINCENZO TOSCANO;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 83/2013 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. A N. Fatto Con istanza notificata in data 1/10/2009 all'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dell'allora Agenzia del Territorio, la Lux.Net Italia s.r.l. in liquidazione (già Consit Galafassi s.r.I., d'ora in avanti anche "la società" o "la società resistente") chiedeva il rimborso della somma di euro 132.970 oltre interessi, versata nel periodo dal 6/10/2006 al 13/3/2007 a titolo di tributi catastali e tasse ipotecarie, a fronte del rilascio dell'elenco -dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno", secondo quanto previsto dal numero d'ordine 7.1 della tabella delle tasse ipotecarie allegata al d.lgs. n. 347 del 1990. La società sosteneva che il rimborso fosse dovuto per l'illegittimità dell'aumento delle tariffe disposte dal d.l. 3/10/2006 n. 262, convertito nella legge 24/11/2006 n. 286, che aveva elevato, a decorrere dal 4/10/2006,, il costo dell'elenco dei soggetti da euro 7 per pagina (su supporto cartaceo) ad euro 4 a nominativo. Affermava che detto aumento era incompatibile con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva 2003/98/CE, secondo cui i paesi membri devono offrire qualsiasi servizio a prezzo di costo. Invocava specificamente l'art. 6, comma 1, della citata direttiva, che prevede espressamente che "quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate proveniente dalle forniture e dalle autorizzazioni al riutilizzo dei documenti, non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti". Pertanto, ritenuto che per tale servizio l'Agenzia non sopportasse alcun costo, e che comunque la tariffa di curo 4 richiesta dall'Agenzia "per ciascun soggetto" fosse svincolata da ogni riferimento ai costi del servizio, la società resistente richiedeva il rimborso di tutte le somme versate nel periodo dal 6/10/2006 al 13/3/2007. La richiesta di rimborso si fondava sulla prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il corollario della "disapplicazione - della norma nazionale a favore di quella comunitaria. Avendo l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia opposto il silenzio rifiuto alla richiesta di rimborso della società, quest'ultima lo impugnava dinanzi alla CTP di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l'ufficio, accoglieva il ricorso sulla base della prevalenza, sulla norma nazionale regolatrice della tariffa per i servizi erogati dagli uffici dell'Agenzia del Territorio, delle disposizioni della direttiva comunitaria 98/2003/CE, che risulterebbe incondizionata e sufficientemente precisa e, dunque, direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri. Su appello dell'ufficio, la CTR dell'Emilia Romagna, nel contraddittorio con la società, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della CTR, depositata il 5/11/2013, l'Avvocatura erariale ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste la società con controricorso. Quest'ultima ha depositato memoria a ridosso dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. Nella camera di consiglio del 21/11/2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli arti. 2969 c.c. e 21, comma 2, d.lgs. 546/92 e del loro combinato disposto. Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.)", l'Avvocatura erariale ha dedotto la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento in quanto il giudice di prime cure non avrebbe rilevato una preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza della società resistente dal diritto al rimborso. In particolare, la richiesta di rimborso attiene a tributi speciali catastali ed a tasse ipotecarie corrisposti secondo la tabella allegata al d.lgs. n. 347 del 1990. A dire dell'Avvocatura, il citato decreto legislativo non conterrebbe alcuno specifico termine di decadenza con riferimento alla richiesta di rimborso di tasse indebitamente pagate, sicché troverebbe applicazione la norma di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo la quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione". Essendosi conclusi i pagamenti della società, asseritamente indebiti, il 13/3/2007, la richiesta di restituzione notificata l'1/10/2009 all'ufficio sarebbe, dunque, tardiva e inammissibile. L'eccezione di decadenza dalla richiesta di rimborso, inoltre, potrebbe essere proposta anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, purché sulla tempestività della richiesta stessa non si sia formato un giudicato interno, che nel caso di specie sarebbe inesistente.1.1 11 motivo è infondato. L'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 347 del 1990, in tema di imposte ipotecarie e catastali, dispone che "la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione". Orbene, al momento della proposizione dell'istanza di rimborso (1/10/2009) non erano ancora decorsi tre anni dal 6/10/2006, data nella quale sono iniziati i pagamenti delle somme di cui la società resistente ha chiesto la restituzione. Ne consegue che la società non è decaduta dal diritto al rimborso azionato in questa sede.
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