Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2024, n. 33019

CASS
Sentenza
12 luglio 2024
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12 luglio 2024

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Il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, realizzato con uno scritto diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, non postula necessariamente che la condotta venga posta in essere "al cospetto" di questi ultimi, cioè mentre si trovano nell'esercizio delle funzioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di oltraggio corporativo in relazione ad alcune "mails", inviate agli "accounts" ufficiali di Polizia locale, Prefettura e Comune, contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2024, n. 33019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33019
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

33019-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1070 Emilia Anna Giordano - Presidente - Sent. n. sez. Enrico Gallucci U.P. 12/07/2024 Giuseppina Anna Rosaria Pacilli R.G.N. 13164/2024 Paola Di Nicola Travaglini Relatrice - Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB DR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 10/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Claudio Bossi, nell'interesse di DR AB, che ha contestato gli argomenti della requisitoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli nei confronti di DR AB per il delitto di cui all'art. 342, secondo comma, cod. pen. per avere inviato agli accounts ufficiali di soggetti istituzionali quali Polizia locale, Prefettura e Comune di Vercelli diverse mails, tra marzo e settembre 2019, contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale di Vercelli.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso DR AB tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo censura l'adesione della sentenza ad un orientamento giurisprudenziale minoritario (Sez. 6, n. 2804 del 20/11/2006, Rv. 235721), senza tenere conto di quello invocato dalla difesa, peraltro maggioritario, secondo il quale la fattispecie penale consumatasi per iscritto è integrata solo quando l'offesa pervenga al Corpo riunito nello svolgimento delle sue funzioni e alla presenza del soggetto attivo (Sez. 6, n. 9417 del 1994), circostanze non sussistenti nel caso di specie in quanto la mail è stata inviata al solo titolare dell'indirizzo di posta elettronica 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione di legge in ordine alla configurazione dell'elemento materiale del reato costituito dall'avvenire l'offesa al cospetto» del Corpo che ne è destinatario, non bastando la mera possibilità che i componenti di questo ne vengano a conoscenza o che essa sia rivolta al singolo componente, come avvenuto con le mails oggetto di contestazione.

2.3. Con terzo motivo censura la violazione di legge per mancato accertamento dell'elemento soggettivo non bastando l'esistenza delle espressioni offensive.

2.4. Con il quarto motivo censura la violazione di legge in ordine all'esistenza della scriminante del diritto di critica, anche in forma putativa, in quanto la volontà del ricorrente era solo quella di ristabilire la corretta azione dell'ufficio a fronte di comportamenti censurabili di alcuni appartenenti al Corpo.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con

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