Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 11668

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Le "trasformazioni" degli enti creditizi pubblici in società per azioni operanti nel settore bancario, disciplinate dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, non determinano l'estinzione dell'ente pubblico preesistente. Ne consegue che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocata, la procura generale alle liti rilasciata dall'ente creditizio prima della trasformazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2004, n. 11668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11668
Data del deposito : 23 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOCCI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TITO LABIENO, 16, presso l'avvocato E K, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
BANCA SARDEGNA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA VIRGILIO

8, presso l'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 281/00 dalla Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 26/07/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/10/2003 dal Consigliere Dott. A C;

udito per il resistente l'Avvocato C che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F O che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con sentenza in data 5 giugno 1998, il Tribunale di Cagliari respinse l'opposizione proposta da Angela Locci al decreto ingiuntivo notificatole dal Banco di Sardegna s.p.a. per il pagamento di L. 72.445.723, e condannò l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Contro questa sentenza, Angela Locci propose appello, chiedendo l'accoglimento delle domande respinte in primo grado. L'appellante rinnovò l'eccezione d'inefficacia della procura generale in forza della quale il difensore del Banco di Sardegna aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, siccome rilasciata prima della trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni di diritto privato;
lamentò l'inadempimento dell'istituto di credito commesso procrastinando l'esame della domanda di mutuo di assestamento dell'appellante, così rendendo impossibile il ripiano delle passività;
eccepì l'inesigibilità del titolo cambiario in base alla previsione contenuta nella legge regionale n. 44/1988, recante norme per la costituzione di un fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura;
eccepì l'illegalità del tasso degli interessi;
lamentò l'illegittima iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento degli interessi riconosciuti con il decreto ingiuntivo esecutivo. L'appellante chiese l'ammissione d'interrogatorio formale sui fatti dedotti.
Il Banco di Sardegna s.p.a. si costituì, resistendo al gravame. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza 26 luglio 2000, respinse l'appello e condannò l'appellante al pagamento delle spese. La Corte osservò che:
- la trasformazione della società comporta un mutamento formale dall'organizzazione societaria e non la nascita di un nuovo soggetto, il mandato rilasciato al difensore dal legale rappresentante della società non si estingue per il mutamento della persona fisica che rappresenta la società, ma permane sino a quando non sia revocato dal nuovo rappresentante, e tali principi giurisprudenziali non sono contraddetti dagli articoli 16 e 17 del d. lgs. n. 356/1990;

- il preteso inadempimento era escluso dalla mancanza di nesso causale tra debito preesistente e mancata erogazione dal mutuo d'assestamento, dalla mancata prova dalla presentazione della domanda di mutuo d'assestamento, dalla manciata previsione normativa di un obbligo dell'istituto di credito di istruire la pratica nei confronti dell'amministrazione e di dare una risposta al richiedente in un termine prefissato;

- nella legge regionale n. 44/1988 non era prevista la pretesa inesigibilità del titolo cambiario;

- il tasso d'interesse applicato nel decreto impugnato non era del 19,5%, come affermato, ma del 15,95%, e pertanto di tre punti superiore a quello indicato nel decreto del Ministro del tesoro 31 ottobre 1991 per le operazioni di credito agrario assistite da concorso pubblico nel bimestre novembre-dicembre 1991, conformemente alle previsioni del contratto per il caso d'inadempimento, databile appunto al 2 dicembre 1991;

- l'art. 8 della l. n. 1780/1928, nel prevedere il privilegio legale a garanzia del prestito agrario per il quale e stato emesso il titolo di credito speciale, non esclude il potere del creditore di avvalersi della garanzia ipotecaria;

- i capitoli dalla prova per interrogatorio formale vertevano su circostanze pacifiche o irrilevanti, e il mezzo era pertanto inammissibile.
Per la cassazione dalla sentenza, notificata il 5 gennaio 2001, ricorre la Locci, con atto notificato il giorno 1 marzo 2001, affidato a quattro motivi.
Il Banco di Sardegna s.p.a. resiste con controricorso notificato il 9 aprile 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle disposizioni dei provvedimenti di legge n. 218/1990 e 356/1990;
si deduce che le citate disposizioni avevano regolato gli effetti della trasformazione sulle posizioni giuridiche preesistenti, facendo salve solo le posizioni derivanti da atti legislativi o amministrativi, e che non poteva pertanto ritenersi l'efficacia della procura generale rilasciata al difensore della banca.
Il motivo è infondato. Come questa corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. 6 luglio 1998 n. 6573) le "trasformazioni" degli enti creditizi pubblici in società per azioni operanti nel settore bancario, disciplinate dalla legge 30 luglio 1990 n. 218, non determinano l'estinzione dell'ente pubblico preesistente. Ne consegue che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente revocata, la procura generale alle liti rilasciata dall'ente creditizio prima della trasformazione.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 1375, 1337 e 1338 c.c., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la Locci aveva più volte insistito sul fatto che, anche in difetto di specifiche previsioni di legge speciale, la banca aveva il dovere di fornire una risposta, in termini ragionevoli tali da consentire di presentare la domanda ad altra banca, derivante da un dovere di buona fede vigente anche nella fase delle trattative negoziali, nonché nell'esecuzione del contratto di finanziamento su cambiale agraria ed altro.
Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse della parte a proporlo. La corte territoriale, motivando il rigetto del relativo motivo di gravame, ha osservato specificamente, tra le altre cose, che la Locci non aveva provato la presentazione della domanda d'assestamento dal mutuo al Banco di Sardegna: si tratta di punto non censurato, sebbene idoneo, anche da solo, a sorreggere la decisione impugnata, con la conseguenza che quest'ultima non sarebbe travolta dalla eventuale fondatezza del motivo in esame.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione della legge n. 108/1996;
si deduce che il tasso d'interesse riconosciuto dal
decreto ingiuntivo impugnato era in contrasto con la legislazione in materia d'usura ed anatocismo, applicabile nel caso di specie perché il concorso pubblico al pagamento degli interessi, previsto al momento dell'erogazione, era venuto meno nel momento in cui vi era stata la risoluzione del contratto di finanziamento. Il motivo è in parte inammissibile, e per il resto infondato. Esso è inammissibile nella parte concernente l'anatocismo, perché la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, e l'omissione non poteva essere censurata con il mezzo della violazione di legge, ma solo, ricorrendone i presupposti, con quello dell'omessa pronuncia.
Il motivo e poi infondato nella parte concernente le disposizioni sull'usura. Il carattere usurario del tasso d'interesse applicato è ravvisabile solo in presenza degli elementi indicati dalla legge, e, in tal caso, in modo assolutamente obiettivo, non essendo il relativo accertamento influenzato dalla considerazione che l'obbligazione degli interessi sia sostenuta per una parte dalla pubblica amministrazione, o che invece questo beneficio venga a cessare. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 8 della legge n. 1760/1928 e delle altre disposizioni vigenti in
materia di cambiale agraria all'epoca dell'iscrizione ipotecaria contestata;
si deduce che la statuizione della sentenza al riguardo e errata.
Il motivo è formulato in modo totalmente generico, e non contiene alcuna censura diretta contro il ragionamento in forza del quale la corte territoriale ha deciso il punto in modo sfavorevole alla parte. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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