Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2022, n. 33925
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: L FEDERICO nato a PADOVA il 14/08/1969 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G F;uditi in pubblica udienza: l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per tardività;l'avv. L T che, per la parte civile D T, si è riportato alla memoria difensiva già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese (nella misura ritenuta di giustizia;l'avvocato R T che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 (dep. il 27 ottobre 2020) la Corte di appello di Firenze - all'esito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale e dalla parte civile D T e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28 luglio 2016, che aveva dichiarato Federico L non punibile ex art. 131-bis cod. pen. - ha affermato la penale responsabilità dello stesso l'imputato per il delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615-ter e 61 n. 2 cod. pen.) e di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616, commi 1 e 2, cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso in pregiudizio di D T, e ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso TAGLIACOLLO. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen) e contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. 2.1. A sostegno di detta istanza si è rappresentato che all'avv. A, difensore che assisteva l'imputato nel giudizio di secondo grado, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, cui era sottoposto sia il 30 luglio 2020, data della notifica a mezzo PEC del decreto di citazione, ‘'..."7 sia il 22 ottobre 2020 quando è stata celebrata l'udienza innanzi alla Corte ‘•-, territoriale;e che quest'ultima - appresa dell'impossibilità (rappresentata tramite l'avv. Matteo ACQUAROLI) dell'avv. A di partecipare al giudizio - ha nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che nulla ha rappresentato all'imputato sull'esito dell'udienza;difatti il L avrebbe avuto «conoscenza legale della sentenza di condanna» solo a seguito della notifica di essa, unitamente all'atto di precetto, a cura della parte civile il 12 aprile 2021. La difesa ha rappresentato che, poiché «la causa giustificativa è già in atti», non ha inteso «allegare atti e provvedimenti relativi a vicende processuali facenti capo a terze persone». In secondo luogo, si è denunciata la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al ricorrente, atteso che il procedimento era pendente «alla data del 2014».
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