Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/03/2022, n. 10532

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/03/2022, n. 10532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10532
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30301-2020 proposto da: MAGNALBO' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE

49, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentato e difeso dall'avvocato J S B;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 25/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere A S. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30301/2020 Numero sezionale 547/2022 Numero di raccolta generale 10532/2022 Data pubblicazione 31/03/2022

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L M ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 358/2020 della Corte d’appello di Roma del 25 febbraio 2020. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

2. Con ricorso del 27 dicembre 2018, l’avvocato L M adì la Corte d’appello di Roma per ottenere l’indennizzo da equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura di liquidazione concorsuale di eredità beneficiata (eredità Flajani), svoltasi innanzi al Tribunale di Viterbo dal 5 giugno 2008 al 2 marzo 2018. Il magistrato designato, con decreto del 12 febbraio 2019, accolse la domanda, liquidando al ricorrente la somma di € 700,00 (oltre interessi e spese) a titolo di indennizzo per nove mesi di ritardo, avendo calcolato una durata del processo presupposto di cinque anni e nove mesi, dalla quale andavano detratti cinque anni di ragionevole durata (“in analogia con quanto stabilito dalla S.C. per le procedure fallimentari di media complessità”). Avverso tale pronuncia, L M propose opposizione avanti alla stessa Corte d’appello di Roma chiedendo la rideterminazione dell’indennizzo sul presupposto che il dies a quo da considerare per il calcolo della durata del processo presupposto avrebbe dovuto individuarsi nell’11 aprile 2008, data di deposito della dichiarazione di credito resa ex art. 498 c.c., e non nel 13 giugno 2012, data di intervento nel sub procedimento di fissazione del termine di liquidazione. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto infondata l’opposizione, osservando come: a seguito dell’opposizione di uno dei creditori ex art. 498 c.c., fosse iniziato il procedimento di liquidazione dell’eredità di cui alla stessa norma con la conseguente nomina del notaio ed il successivo invito ai creditori a rendere, entro il 15 ottobre 2008, la dichiarazione di credito;
l’avvocato M, cui l’invito pervenne in data 4 luglio 2008, trasmise al notaio la dichiarazione di credito già depositata l’11 aprile 2008 dopo l’accettazione beneficiata;
scaduto il termine per presentare le dichiarazioni di credito, nelle more dell’avvio della procedura F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30301/2020 Numero sezionale 547/2022 Numero di raccolta generale 10532/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 di liquidazione delle attività ereditarie, un altro creditore dell’eredità propose istanza ex art. 500 c.c. per l’assegnazione del termine e la formazione dello stato di graduazione;
sulla procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata venne così ad innestarsi il procedimento (per l’assegnazione del termine) iscritto al n. 328/2012, nel quale l’avvocato M intervenne in data 13 giugno 2012;
correttamente, pertanto, secondo i giudici dell’opposizione, il magistrato designato aveva ravvisato in tale ultima data il dies a quo per il calcolo della durata del processo presupposto. Il decreto impugnato ha richiamato l’orientamento secondo cui non può trovare applicazione la legge n. 89/2001 ai procedimenti a carattere meramente amministrativo (come ad esempio la liquidazione coatta amministrativa) e che ad analoghe conclusioni dovesse pervenirsi con riferimento al procedimento di cui all’articolo 498 c.c., procedura demandata esclusivamente all’erede assistito da un notaio, non partecipe della natura giurisdizionale del processo e svolta da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia, dovendosi riconoscere carattere giurisdizionale solo alla fase che si apre a seguito di istanza ex art. 500 c.c. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo del ricorso di L M denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1-bis co. 1 e 2 della legge n.89/2001, dell’articolo 6 CEDU e dell’articolo 111 Cost. Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la natura giurisdizionale della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata, deducendo che si tratta di procedura concorsuale ad ogni effetto, inerente al settore della volontaria giurisdizione ed implicante lo svolgimento di attività di tipo giurisdizionale. Ne deriva che la Corte d’appello avrebbe mancato di liquidare ulteriori quattro anni (dall’11 aprile o dal 4 luglio 2008 al 2012) di ritardo, per un totale di cinque anni. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 30301/2020 Numero sezionale 547/2022 Numero di raccolta generale 10532/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la violazione la “distorta” applicazione dell’articolo 2 co.
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