Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2009, n. 14847

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In materia di cassa integrazione guadagni, le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei relativi contributi, non potendo trovare applicazione l'esonero previsto dall'art. 3 del d.lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270, in quanto l'art. 23 della legge n. 8 giugno 1990, n. 142 (applicabile "ratione temporis") non ricomprende le società a capitale misto tra gli organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento delle finalità pubbliche, dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione maggioritaria da parte dell'ente titolare sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2009, n. 14847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14847
Data del deposito : 24 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D L M - Presidente -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.I.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato Z F, rappresentata e difesa dagli avvocati MISCIONE MICHELE, ARCANGELI ALBERTO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
MERA S.P.A., HERA RIMINI S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 27/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/09/2005 R.G.N. 1375/01;

udita la relazione del la causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato MISCIONE MICHELE;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generalo Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.2.2000 avanti al Tribunale di Rimini, l'Amir s.p.a. convenne in giudizio l'Inps esponendo che:
- con atto registrato il *31.1.1995* era stata trasformata da Azienda Municipalizzata del Comune di Rimini in società per azioni ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, comma 3, lett. e);

- gestiva gli acquedotti civici dei comuni della provincia di Rimini;

- al suo personale era stato sempre applicato il CCNL per i dipendenti delle Aziende municipalizzate del gas e degli acquedotti;

- il capitale sociale era detenuto per il 96,582% dal Comune di Rimini, per l'1,798% da altri enti pubblici e per il restante 1,62% da privati;

- dopo la trasformazione sociale, l'Inps di Rimini aveva preteso il pagamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per la cassa integrazione e per la mobilità;

- a tanto aveva provveduto, con riserva di ripetizione, per gli anni 1995 e 1996, sospendendo la corresponsione dei contributi dal 1997. Chiese quindi che venisse accertata l'insussistenza dell'obbligo di versare all'Inps i contributi relativi alla cassa integrazioni guadagni, alla mobilità e alla disoccupazione involontaria, con condanna dell'Inps alla restituzione dei contributi versati per gli anni 1995 e 1996 e con declaratoria della legittimità della sospensione del pagamento dei contributi a partire dal 1997. Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell'Inps, il Giudice adito respinse le domande.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 29.1.2004 - 15.9.2005, respinse il gravame proposto dalla Amir s.p.a., essendo altresì intervenute in giudizio, quali successive cessionarie di ramo d'azienda, la Hera s.p.a. e la Hera Rimini s.r.l.. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che gli esoneri contributivi erano da ritenersi legittimi per un'azienda pubblica, per la quale non assumeva rilievo solo la finalità d'impresa, ma anche la soggettività giuridica, mentre la diversa struttura soggettiva della compagine societaria mista, non di natura pubblica, rendeva non più giustificabili tali esoneri, dovendosi tener conto che, con il formarsi di tale tipo di compagine sociale, il potere pubblico si autolimitava per dare spazio a compartecipazioni, ritenute essenziali, ai fini della gestione del servizio di pubblica utilità.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Amir s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e illustrato con memoria.
L'Inps ha resistito con controricorso.
La Hera s.p.a. e la Hera Rimini s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia preso in considerazione i contributi di mobilità e di disoccupazione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, nonché carenza di motivazione, sostenendo la sua esclusione dal pagamento dei contributi per cassa integrazione guadagni in quanto "impresa industriale degli enti pubblici" e rappresentando che non ha senso soffermarsi sulla natura formale di tali imprese, mentre deve tenersi conto che la partecipazione maggioritaria pubblica garantisce agli enti pubblici un controllo totale e incondizionato, cosicché non è luogo a distinguersi tra società a capitale totalmente pubblico e società a

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