Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 10822

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Il procedimento cautelare costituisce un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità, con la duplice conseguenza che, ottenuta la pronuncia sull'istanza cautelare, si deve iniziare un nuovo procedimento per il merito, e che, a tal uopo, va rilasciata altra procura, avendo quella precedentemente rilasciata ormai esaurito i suoi effetti. La procura speciale rilasciata per il procedimento "ante causam" può, peraltro, nonostante la piena autonomia di tale procedimento rispetto all'eventuale giudizio di merito, abilitare il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere ad esso) a condizione che la procura sia riferibile in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito, e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso oggetto del procedimento cautelare inizialmente introdotto. Ne consegue che, ove (come nel caso di specie) la parte riassuma con comparsa il procedimento cautelare, e la comparsa contenga gli elementi dell'atto di citazione, sì da costituirne valido equipollente, è egualmente soddisfatta l'esigenza di dare inizio a un nuovo procedimento, e non occorre altra procura quando quella rilasciata per la fase cautelare si riferisca in modo certo ed inequivocabile anche al giudizio di merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 10822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10822
Data del deposito : 8 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Presidente -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. P G B - Consigliere -
Dott. D B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
I.P.A.B. CASA RIPOSO VILLA FIORITA EX E.C.A., con sede in Cava dei Tirreni, in persona del Commissario Regionale legale rappresentante pro tempore Dott. B A, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato C M con studio in 84010 CETARA (SA) VIA

GROTTA

10, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
B D, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEL CASTAGNO

34, presso lo studio dell'avvocato S B, difeso dagli avvocati B R D L, ALFREDO MESSINA, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 414/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 18/07/00 e depositata il 25/10/00 (R.G. 223/97);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/04 dal Consigliere Dott. B D;

udito l'Avvocato B R D L;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO

Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bisogno Domenico - conduttore di appartamento di proprietà dell'IPAB di Cava dei Tirreni danneggiato dal sisma del 1980 - chiedeva a tutela della propria incolumità e di quella dei terzi che il pretore del luogo ordinasse all'IPAB l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il crollo del tetto.
Il pretore, espletata c.t.u., ordinava all'IPAB di eseguire i lavori indicati dal consulente, autorizzandone l'esecuzione in danno. Il Bisogno riassumeva la causa innanzi al tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'IPAB al pagamento delle somme occorrende per le opere, previo accertamento dell'obbligo dell'ente di eseguirle e del potere sostitutivo del conduttore in caso di inadempimento. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando l'IPAB, che si era mantenuto contumace, al rimborso delle spese sopportate nel frattempo dal conduttore (lire 84.991.421) per l'esecuzione delle opere con la rivalutazione e gli interessi dalla domanda.
La corte di appello di Salerno, con sentenza resa il 18.7.2000, rigettava il gravame dell'IPAB tranne che per la parte concernente gli accessori, che riconosceva a far tempo dai singoli esborsi, motivando come segue.
L'atto di riassunzione è stato notificato sia nel termine fissato dal giudice (90 giorni) che in quello stabilito dall'art. 669 c.p.c. (30 giorni), sicché sono infondate le eccezioni di inefficacia del provvedimento di urgenza e di estinzione del giudizio di merito;
la domanda, fondata sugli artt. 1575 ss. c.c., è stata correttamente proposta nei confronti dell'IPAB, proprietario e locatore dell'immobile, anziché del sindaco di Cava dei Tirreni, soggetto privo di legittimazione;
la normativa post - sismica non può ricevere applicazione nella specie, considerato che il conduttore non ha chiesto il contributo, ma l'esecuzione dei lavori occorrenti per godere dell'immobile locato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'IPAB, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce "nullità del procedimento (art. 360, n. 5, c.p.c.);
inesistenza di una domanda giudiziale ritualmente proposta. Difetto di procura ad litem (art. 83 c.p.c.)";

premesso che il procedimento per i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. (ora artt. 669 bis e ss. c.p.c.) ed il successivo
procedimento di merito non costituiscono fasi distinte di un unico procedimento, ma due procedimenti formalmente autonomi, si sostiene che l'intero procedimento è nullo in quanto il Bisogno non ha proposto un autonomo procedimento nelle forme all'uopo richieste (citazione), conferendo nuova procura al difensore, ma ha riassunto il procedimento cautelare.
Il motivo non può essere accolto.
Va rilevato in proposito che tanto secondo l'art. 702 c.p.c. (abrogato a far data dall'1.1.1993, ma applicabile fino al 30.4.1995 ai giudizi pendenti alla data dell'1.1.1993, giusta il disposto dell'art. 92 L. 353/1990, come modificato dall'art. 6 D. L. 571/1994, convertito dalla L. 673/1999) quanto secondo l'art. 669 octies c.p.c. il procedimento cautelare non costituisce la prima fase di un unico procedimento che comprende il merito, bensì un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità;
con la duplice conseguenza che, ottenuta la pronuncia sulla istanza cautelare, si deve iniziare un nuovo procedimento per il merito ed a questo fine bisogna rilasciare altra procura, esaurendo i suoi effetti nella fase cautelare quella rilasciata per tale fase.
Ove, però, come nella specie, la parte riassuma con comparsa il procedimento cautelare e la comparsa contenga gli elementi dell'atto di citazione, sì da costituirne valido equipollente, è egualmente soddisfatta l'esigenza di dare inizio ad un nuovo procedimento;
non occorre, poi, altra procura quando la procura rilasciata per la fase cautelare si riferisca, come quella "de qua", in modo certo ed inequivocabile anche al giudizio di merito (Cass. 17.4.1996, n. 3646;
Cass. 4.3.1993, n. 2642). Con il secondo motivo di ricorso si denuncia "insufficienza e contraddittorietà di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) su punti decisivi della controversia. Omesso esame di documenti comprovanti l'incidenza dell'evento sismico del 1980 sull'immobile locato e l'esistenza di pratica per l'erogazione dei contributi ex L. 219/81 con delega al comune per l'esecuzione dell'intervento";
la corte di merito - si sostiene - sembra dubitare del fatto che l'immobile locato è rimasto gravemente danneggiato in occasione dell'evento sismico del 1980 ed è stato chiesto il contributo di cui alla L. 219/1981 con delega al sindaco per l'esecuzione delle opere di
riparazione;
ciò perché ha obliterato l'esame della documentazione prodotta, dalla quale risulta che l'intervento autorizzato in via di urgenza dal pretore coincideva in massima parte con quello previsto nella pratica ex L. 219/1981;
la vicenda è stata ridotta ad una ordinaria controversia regolata dagli artt. 1575 ss. c.c. senza riferimento all'evento sismico ed alla richiesta di contributo con delega al sindaco.
Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1575, 1576, 1577 c.c. in rapporto
all'art. 1256 c.c. ed all'art. 14 della legge 14.5.1981, n. 219";
il corpus normativo eccezionale diretto a governare l'emergenza post - sismica (L. 219/1981 e successive modificazioni) si fonda su una presunzione "iuris et de iure" di forza maggiore che necessariamente si riverbera, in base al disposto dell'art. 1256 c.c., nell'ambito dei rapporti tra privati, compresi quelli locativi, rendendo inapplicabile la disciplina civilistica, di tal che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che il conduttore avesse il diritto di pretendere dal proprietario - locatore l'immediata esecuzione delle opere di riparazione dell'immobile locato e di eseguirle in danno, ancorché fosse in corso la pratica ex lege 219/1981.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per l'evidente connessione. Va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata, i primi giudici hanno ricondotto agli artt. 1575 ss. c.c. la fattispecie concreta, caratterizzata dall'essere divenuto pericolante nell'anno 1992, a seguito di forti piogge, il tetto dell'immobile locato, rimasto danneggiato dal sisma verificatosi nel 1980. Di tanto non si è lamentata l'IPAB, la quale ha dedotto 1) che il conduttore non aveva diritto al risarcimento dei danni perché l'immobile era stato danneggiato dal sisma;
il locatore aveva delegato al comune l'esecuzione delle riparazioni;
il contributo non era stato ancora liquidato;
2) che la normativa civilistica non era applicabile, prevalendo su di essa in materia di riparazione dei danni provocati dal sisma la legislazione speciale;
3) che la legittimazione passiva spettava al sindaco.
La corte di merito ha confermato che la fattispecie è regolata dagli artt. 1575 ss. c.c. senza stabilire se esista un rapporto tra tali articoli e la legislazione speciale in quanto la questione non è stata posta con i motivi di appello, occupandosi ad altri fini della legislazione medesima ed affermando che essa non trova applicazione nella specie in quanto il conduttore non ha chiesto il contributo. in questa situazione è del tutto evidente che -come segnalato dal controricorrente - la questione centrale posta con i motivi in esame, alla quale tutte le altre sono funzionali, e, cioè, se la legislazione speciale prevalga sugli artt. 1575 ss. c.c., impedendone l'applicazione al caso concreto, è interamente nuova, sicché i motivi in quanto attinenti a questione sulla quale non si è sviluppato il contraddittorio nel giudizio di merito, risultano globalmente inammissibili.
In conclusione, il ricorso è rigettato;
si ravvisano, tuttavia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

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