Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 10822

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Il procedimento cautelare costituisce un procedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di merito, ancorché legato ad esso da un nesso di strumentalità, con la duplice conseguenza che, ottenuta la pronuncia sull'istanza cautelare, si deve iniziare un nuovo procedimento per il merito, e che, a tal uopo, va rilasciata altra procura, avendo quella precedentemente rilasciata ormai esaurito i suoi effetti. La procura speciale rilasciata per il procedimento "ante causam" può, peraltro, nonostante la piena autonomia di tale procedimento rispetto all'eventuale giudizio di merito, abilitare il procuratore ad introdurre il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere ad esso) a condizione che la procura sia riferibile in modo certo e non equivoco anche al giudizio di merito, e che quest'ultimo giudizio verta sullo stesso oggetto del procedimento cautelare inizialmente introdotto. Ne consegue che, ove (come nel caso di specie) la parte riassuma con comparsa il procedimento cautelare, e la comparsa contenga gli elementi dell'atto di citazione, sì da costituirne valido equipollente, è egualmente soddisfatta l'esigenza di dare inizio a un nuovo procedimento, e non occorre altra procura quando quella rilasciata per la fase cautelare si riferisca in modo certo ed inequivocabile anche al giudizio di merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 10822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10822
Data del deposito : 8 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.P.A.B. CASA RIPOSO VILLA FIORITA EX E.C.A., con sede in Cava dei Tirreni, in persona del Commissario Regionale legale rappresentante pro tempore Dott. Bruno Abbate, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato COSTANTINO MONTESANTO con studio in 84010 CETARA (SA) VIA GROTTA 10, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
GN OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BELTRANI, difeso dagli avvocati BRUNO RUSSO DE LUCA, ALFREDO MESSINA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 414/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 18/07/00 e depositata il 25/10/00 (R.G. 223/97);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/02/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato Bruno RUSSO DE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BI OM - conduttore di appartamento di proprietà dell'IPAB di Cava dei Tirreni danneggiato dal sisma del 1980 - chiedeva a tutela della propria incolumità e di quella dei terzi che il pretore del luogo ordinasse all'IPAB l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il crollo del tetto.
Il pretore, espletata c.t.u., ordinava all'IPAB di eseguire i lavori indicati dal consulente, autorizzandone l'esecuzione in danno. Il BI riassumeva la causa innanzi al tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell'IPAB al pagamento delle somme occorrende per le opere, previo accertamento dell'obbligo dell'ente di eseguirle e del potere sostitutivo del conduttore in caso di inadempimento. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando l'IPAB, che si era mantenuto contumace, al rimborso delle spese sopportate nel frattempo dal conduttore (lire 84.991.421) per l'esecuzione delle opere con la rivalutazione e gli interessi dalla domanda.
La corte di appello di Salerno, con sentenza resa il 18.7.2000, rigettava il gravame dell'IPAB tranne che per la parte concernente gli accessori, che riconosceva a far tempo dai singoli esborsi, motivando come segue.
L'atto di riassunzione è stato notificato sia nel termine fissato dal giudice (90 giorni) che in quello stabilito dall'art. 669 c.p.c. (30 giorni), sicché sono infondate le eccezioni di inefficacia del provvedimento di urgenza e di estinzione del giudizio di merito;
la domanda, fondata sugli artt. 1575 ss. c.c., è stata correttamente

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