Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/02/2021, n. 04125

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/02/2021, n. 04125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04125
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORGIA DOMENICO nato a BARI il 07/10/1970 avverso la sentenza del 08/11/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FNTI;
lette le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Bari applicava ex art. 444 cod. proc. pen a B D la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre a 14.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma le 4 D.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione ai fini di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in specie hashish pari a 1670 dosi, marijuana pari a 354 dosi e cocaina pari a 380 dosi, occultate nella casa di abitazione, unitamente materiale per il confezionamento, un bilancino, due taglierini, nastri adesivi, sostanze da taglio e alla somma di euro 3.470,00, suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell'attività di spaccio al minuto. In Bari il 20.08.2019 2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo provato il nesso con il reato oggetto di contestazione;
gli estratti conto dei libretti postali intestati alla moglie C A evidenziavano che la somma in sequestro non era riferibile all'attività di spaccio per euro 2.468,00 e non, come affermato in motivazione, per soli euro 478,00. 3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

4.La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017 che, a decorrere dalle richieste di applicazione della pena presentate, come nel caso di specie, dopo il 4 agosto 2017, ha limitato la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dal citato art. 1, comma 50).
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