Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2018, n. 33307
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21227-2013 proposto da: L F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato G S, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA 30(JIALL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n. 17, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e E L;- controricorrente - avverso la sentenza n. 9061/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2013 R.G.N. 7308/2008;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. A D P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per 'inammissibilità;udito l'Avvocato G S;udito l'Avvocato C C;RG 21227/2013 , FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da F L avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'annullamento del lodo emesso il 23 novembre 2006 dal Collegio Arbitrale di disciplina dell'Inps nonché della determinazione n. 373 del 21 luglio 2006, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di mesi sei. 2. La Corte territoriale ha premesso che la disposizione collettiva che prevede la possibilità di riesame del provvedimento disciplinare dinanzi al collegio arbitrale trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 300/1970 ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenere la natura irrituale dell'arbitrato e la conseguente applicabilità del regime unificato di impugnativa previsto dall'art. 412 quater cod. proc. civ.. 3. Il giudice d'appello ha aggiunto che il gravame era stato proposto il 25 luglio 2008 nella vigenza dell'originaria formulazione del richiamato art. 412 quater cod. proc. civ., sicché non poteva trovare applicazione la riforma del rito attuata dall'art. 31 della legge n. 183/2010. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F L sulla base di due motivi, ai quali l'Inps ha resistito con tempestivo controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo rubricato «violazione di legge-falsa applicazione delle norme, art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» il ricorrente sostiene, in sintesi, che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché l'art. 10 del contratto collettivo (imprecisato) statuisce che la sanzione irrogata dal Collegio arbitrale è impugnabile dinanzi alla magistratura ordinaria, senza porre limitazione alcuna. Aggiunge che non poteva trovare applicazione nella fattispecie il CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 e rinnovato il 24 luglio 2003 perché lo stesso, alla data del giudizio di appello, non era più efficace. Precisa inoltre che il principio di non appellabilità della decisione di primo grado è venuto meno a seguito della riforma dettata dall'art. 31 della legge n. 183/2010, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto «estrapolare la ratio legis e distinguere per la diversità strutturale del lodo in questione l'appellabilità più totale della sentenza di primo grado».
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi