Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2014, n. 8752
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C D C G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. P A - Consigliere -
Dott. M C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 23739/2008 proposto da:
C M c.f. CVLMRA46L22D527H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentato e difeso dall'avvocato V S, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, G G, V N, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3776/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2007 R.G.N 2966/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale V N;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: inammissibilità o in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, C Mario conveniva in giudizio l'I.N.P.S. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico - pensione di invalidità - di cui alla L. n. 382 del 1970, che avrebbe dovuto essergli erogato. A sostegno della domanda evidenziava che tale integrazione era indipendente, per i non vedenti, dal reddito da lavoro ed invocava quanto stabilito da questa Corte nelle decisioni n. 5895/1996 e n. 8310/1999. Il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo che ai fini dell'integrazione al minimo per i non vedenti fosse irrilevante il requisito reddituale. A seguito di impugnazione da parte dell'I.N.P.S., la Corte di appello di Roma con sentenza n. 3776/2007 del 28 settembre 2007, escluso che nella specie si contro vertesse di un trattamento pensionistico erogato dall'assicurazione generale obbligatoria, discutendosi di un trattamento di natura assistenziale (erogato prima dal Ministero dell'Interno e quindi dall'I.N.P.S.) insuscettibile di integrazione al minimo, valutava come del tutto inconferente il richiamo giurisprudenziale operato dal C (peraltro superato dalla decisione a Sez. un. di questa Corte n. 3814/2005). Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il C con due motivi illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 5, per inesistenza della motivazione, in
correlazione con l'art. 113 cod. proc. civ. e della L. n. 638 del 1983, art. 8". Censura la sentenza impugnata per il travisamento
completo dell'oggetto della domanda introduttiva evidenziando di aver invocato una tutela giurisdizionale che gli riconoscesse l'integrazione al minimo della