Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2023, n. 15935

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/06/2023, n. 15935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15935
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6841-2022 proposto da: M E, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PAGANICA

13, presso lo studio dell'avvocato F F, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
Ric. 2022 n. 06841 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - -controricorrente – CORTESINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MECENATE

20, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V B;
L C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI

123 presso lo studio dell’avvocato F T, che la rappresenta e difende;
-controricorrenti e ricorrent i incidentali –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
-controricorrente agli incidentali - nonchécontro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO;
-intimata - avverso la sentenza n. 462/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISD IZIONALE CENTR ALE D’ APP ELLO - ROMA, depositata il 30/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibili il ricorso principale ed i ricorsi incidentali.

FATTI DI CAUSA

Ric. 2022 n. 06841 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - 1.1. Esterino Montin o , Paolo C e Catia Lio, al tempo, rispettivamente sindaco del Comune di Fiumicino, direttore generale del Comune e dirigente dell'area avvocatura del Comune, impugnano con distinti ricorsi, dispiegati in via principale dal primo ed in via incidentale dal secondo e dalla terza, ai sensi dell’art. 362 comma 1, cod. proc. civ., la sopra riportata sentenza con la quale la Sezione Giurisdizione Centrale d’Appello della Corte dei Conti, accogliendo il gravame del Procuratore regionale per il Lazio, ha proceduto a riformare la decisione che in primo grado aveva mandato assolti gli appellati dall'accusa di aver cagionato un danno al Comune di Fiumicino per aver conferito negli anni tra il 2010 ed il 2017 incarichi difensivi a nome del Comune a due legali esterni all’ufficio legale dell’ente, scelti su base fiduciaria ed in spregio ai criteri di legge in allora vigenti.

1.2. Motivando l'adottato deliberato di condanna, il giudice d'appello ha preso le mosse dalla considerazione che «la scelta di stipulare i contratti di rappresentanza e assistenza giudiziaria in via diretta (con) due legali esterni alla compagine amministrativa su base esclusivamente fiduciaria, in modo massivo e reiterato, con una sorta di clausola di esclusiva, deve ritenersi illegittima in quanto contraria al principio di trasparenza ed imparzialità», a maggior ragione se, poi, a ciò si perviene in presenza di un ufficio legale interno all’ente, disattendendo sistematicamente l’obbligo di invitare alla selezione almeno cinque professionisti e se la scelta cade su professionisti neppure inseriti nell’apposito albo istituito dal Comune. Su queste premesse, nonché sull’ulteriore considerazione che la violazione delle norme regolatrici in materia di affidamenti di incarichi legali determina non solo illegittimità dell'atto amministrativo di affidamento, ma anche la responsabilità amministrativa del decisore politico e/o dell'organo tecnico che, in Ric. 2022 n. 06841 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - ragione del ruolo di ciascuno, vi sovrintendono e tale affidamento consapevolmente assecondino, il giudice gravato, per quanto qui ancora rileva, ha quindi ritenuto sussistente il denunciato danno erariale e che esso fosse determinabile non avendo riguardo alla perdita economica patita in dipendenza della chancedi conseguire un risparmio di spesa (danno da mancata concorrenza), bensì considerando l'intero esborso sostenuto per effetto delle condotte riscontrate, gravemente lesive delle norme imperative poste a presidio dell’imparzialità e del buon andamento della P.A: «il danno che deriva da scelte decisionali contrarie ai principi di ordine costituzionale corrisponde, infatti, all'intero costo economico dell'attività resa, al pari di quanto più volte la consolidata giurisprudenza contabile ha affermato in materia di consulente contra legem».
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