Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 80
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In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2489-2007 proposto da:
PREVITI CESARE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato LEPRI FABIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIAGI ENZO, R.C.S. LIBRI S.P.A., in persona del procuratore avv. Ghisolfi Andrea, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato DELLA LENA RITA GRAZIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIMINI CESARE giusta delega in atti;
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, 06382641006, in persona del Prof. Avv. Esposito Rubens, Direttore della Direzione Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L.DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato GEREMIA RINALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ESPOSITO RUBENS giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 5127/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2005;
R.G.N. 4298/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato CARLA PREVITI per delega;
uditi gli Avvocati RINALDO GEREMIA, RITA GRAZIA DELLA LENA,EMANUELE RIMINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28 novembre 2005 n. 5127 la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto, disposto dal Tribunale di Roma, della domanda di risarcimento dei danni nella misura di L. 500 milioni, proposta dall'on. Cesare Previti
contro
ZO BI, la s.p.a. R.C.S. Editori e la s.p.a. RAI-Radiotelevisione Italiana. La domanda traeva origine da una serie di frasi contenute nel libro di ZO BI "Ma che tempi", di cui le società convenute sono coeditrici, che l'attore ha ritenuto lesive del suo onore e della sua reputazione.
Il soccombente propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Hanno proposto unico controricorso ZO BI ed RCS, ed altro controricorso la RAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente riferisce che il BI aveva espresso nella pubblicazione in questione:
a) un malizioso richiamo alle teorie lombrosiane, per ricollegare al suo aspetto un'immagine di delinquenza;
b) lo aveva descritto come colui "che acquistava sentenze";
e) gli aveva subdolamente imputato una pretesa "svendita della flotta italiana", arbitrariamente messa in relazione con la carica di Ministro della difesa, da lui rivestita nel 1994;
d) aveva menzionato sue relazioni con magistrati corrotti "che battevano cassa", e con tre segretari di partito "finiti dentro" per "soldi arraffati" connessi a "intrallazzi, patteggiamenti, compromessi", in mancanza di ogni riscontro oggettivo e pur se all'epoca nulla era stato accertato a suo carico, essendo egli solo indagato per fatti di corruzione.
2.- La Corte di appello ha respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che le frasi denunciate sono riportate al di fuori del contesto in cui si inseriscono e senza tenere conto del significato globale del discorso