Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2018, n. 33365

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2018, n. 33365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33365
Data del deposito : 24 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15983-2017 proposto da: BRICHETTO ARNABOLDI IN MORATTI LETIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

PLEBISCITO

102, presso lo studio dell'avvocato G L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOTARIO BENEDETTO DITTRICH e FABIO CINTIOLI;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA, DE CORATO RICCARDO, CADEO MAURIZIO, COLLI OMBRETTA, CROCI EDOARDO, DE ALBERTIS CARLA, MAIOLO TIZIANA, MASCARETTI ANDREA, MASSEROLI CARLO, MOIOLI MARIA, ORSATTI MASSIMILIANO, PILLITTERI STEFANO, ROSSI BERNARDI LUIGI, SGARBI VITTORIO, SIMINI BRUNO, TERZI GIOVANNI, VERGA GIOVANNI, BORGHINI GIANPIETRO, BORDOGNA FEDERICO, DRAISCI LUIGI, BISI CLAUDIO, BONETTI BAROGGI ALBERTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1391/2016 della CORTE DEI CONTI - SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO - ROMA, depositata il 22/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Benedetto Lotario Dittrich.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La Corte dei Conti, II Sezione giurisdizionale centrale d'appello - pronunciandosi sugli appelli riuniti della dott.ssa Letizia Brichetto Ric. 2017 n. 15983 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- Arnaboldi in Moratti (d'ora in poi: L M) e di altri avverso la sentenza non definitiva n. 135/2009 e la sentenza definitiva n. 880/2009 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia - per quel che qui interessa, precisa quanto segue: a) in accoglimento di una eccezione degli appellanti di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui, per una voce di danno, ha disposto la condanna sulla base di una configurazione dell'antigiuridicità della condotta diversa da quella contenuta nella citazione e che non era stata oggetto di contestazione;
b) per le altre voci di danno, vanno respinti i suddetti appelli riuniti;
c) di conseguenza, devono essere confermate le disposte condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune di Milano, all'epoca in cui la Moratti era Sindaco della città, fattispecie consistite, per quel che attiene alla posizione della Moratti, in illeciti conferimenti di incarichi dirigenziali (a sei persone), correlate indebite elargizioni di indennità e in non consentite nomine di addetti all'Ufficio Stampa comunale (per altre sei persone);
d) quanto agli incarichi dirigenziali, va rilevata la mancanza dei presupposti normativi di cui all'art. 110 TUEL, in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e va sottolineata l'irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche (voce A);
e) per gli addetti all'Ufficio Stampa sono carenti i presupposti stabiliti dalla legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 (voce D);
f) nei confronti di tutti gli appellanti va confermata la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, che per L M è da ravvisare nell'attività svolta nella sua duplice veste di proponente Ric. 2017 n. 15983 sez. SU - ud. 04-12-2018 -3- dei soggetti beneficiari degli incarichi e di componente dell'organo politico collegiale che approvò le proposte;
g) va accolto parzialmente l'appello incidentale proposto, nei confronti di L M (e di altri), dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti, con riguardo alla mancanza di prove per l'applicazione della riduzione del danno risarcibile;
h) infatti, pur spettando al giudice contabile la valorizzazione dell'utilitas derivante dalla prestazione - che può avere la sua fonte anche in una condotta illegittima, applicandosi il principio della "compensati° lucri cum damno" - tuttavia è la parte convenuta che deve dimostrare, anche per presunzioni, l'esistenza del risultato vantaggioso per la PA;
i) nella specie, tale prova non è stata fornita non essendo sufficiente il generico richiamo all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, mentre sarebbe stata necessaria la dimostrazione che l'Amministrazione comunale ha conseguito dall'attività dei dirigenti esterni in oggetto una utilità maggiore di quella che avrebbe ottenuto dalle prestazioni di dipendenti in possesso dei requisiti per accedere all'incarico dirigenziale.

2. Il ricorso di L M, illustrato da memoria, domanda la cassazione di quest'ultima sentenza per tre motivi, tutti formulati ex artt. 360, n. 1 e 362 cod. proc. civ., per la violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione da parte della Corte dei conti.

3. Resiste, con controricorso, il Procuratore Generale rappresentante del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, che chiede che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile o che, comunque, sia respinto
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