Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15635
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PVERINO GIUSEPPE nato a NAPI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPIudita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di G P (cl. 1958) avverso l'ordinanza in data 8 febbraio 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione (rectius: non esecutività) della confisca disposta a carico del medesimo con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 luglio 2014 (irrevocabile in data 6 aprile 2016, a seguito di Sez. 5, n. 40278/2016) di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 TU Stup. Il giudice dell'esecuzione ha ricordato che, con ordinanza in data 27 luglio 2020, era stata dichiarata non eseguibile la porzione di pena detentiva inflitta con la richiamata sentenza a PVERINO per i concorrenti reati di cui all'art. 12- quinquies DL n. 356 del 1992, per violazione del principio di specialità in quanto il condannato era stato consegnato all'Italia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana, soltanto per i reati associativi, ma che ciò è privo di conseguenze perché la confisca era stata disposta anche ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., per l'accertata responsabilità per il relativo reato associativo mafioso, nonché ai sensi dell'art. 12-sexies DL n. 356 del 1992, per il medesimo reato associativo mafioso e per i delitti aggravati dall'art. 7 DL n. 152 del 1991 (I. n. 203 del 1991).
2. Ricorre G P, a mezzo del difensore avv. Raffaele Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art.
lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di G P (cl. 1958) avverso l'ordinanza in data 8 febbraio 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione (rectius: non esecutività) della confisca disposta a carico del medesimo con la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 16 luglio 2014 (irrevocabile in data 6 aprile 2016, a seguito di Sez. 5, n. 40278/2016) di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 TU Stup. Il giudice dell'esecuzione ha ricordato che, con ordinanza in data 27 luglio 2020, era stata dichiarata non eseguibile la porzione di pena detentiva inflitta con la richiamata sentenza a PVERINO per i concorrenti reati di cui all'art. 12- quinquies DL n. 356 del 1992, per violazione del principio di specialità in quanto il condannato era stato consegnato all'Italia, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità italiana, soltanto per i reati associativi, ma che ciò è privo di conseguenze perché la confisca era stata disposta anche ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., per l'accertata responsabilità per il relativo reato associativo mafioso, nonché ai sensi dell'art. 12-sexies DL n. 356 del 1992, per il medesimo reato associativo mafioso e per i delitti aggravati dall'art. 7 DL n. 152 del 1991 (I. n. 203 del 1991).
2. Ricorre G P, a mezzo del difensore avv. Raffaele Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando che i beni oggetto di confisca sono "da riferirsi esclusivamente al reato di cui all'art.
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