Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2006, n. 11938

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Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, le modalità di comunicazione dell'avviso contenente l'indicazione dell'addebito, a norma dell'art. 267 r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, non è imposta a pena di nullità; l'irregolarità della predetta comunicazione è, in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dalla prova che l'atto ha raggiunto lo scopo.

In materia di impugnazioni civili, la prospettazione di motivi non consentiti (nella specie, vizio di motivazione dedotto con ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost.), pur rendendo inammissibile la censura, comporta il rigetto, e non già l'inammissibilità, del ricorso per cassazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale in grado di appello (nella specie pronuncia in sede di impugnazione di provvedimento del Consiglio notarile) deve, a pena di inammissibilità, essere proposto mediante notifica all'altra parte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima. Peraltro, laddove la sentenza venga a cura del cancelliere non già notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario (secondo le modalità previste dagli articoli 154, secondo comma, 155 e 156 legge 16 febbraio 1913, n. 89, unitamente all'articolo 273, secondo comma, r.d. 10 settembre 1914, n. 1326) bensì solamente comunicata, non insorge la necessità di osservare il suddetto termine di decadenza, trovando viceversa applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 369, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve essere, pena l'improcedibilità, depositato in cancelleria della Corte di cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, termine dalla cui scadenza decorrono i venti giorni assegnati alla parte contro la quale il ricorso è diretto per la eventuale notifica del controricorso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2006, n. 11938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11938
Data del deposito : 22 maggio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, che lo difende unitamente all'avvocato RANCI GIOVANNI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Notaio Dott. UGO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato DI PORTO RE, che lo difende con procura speciale del Dott. Notaio BUCCI Guido, in Ancona, del 13/10/05, Rep. 60960;

- controricorrente -

e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO REP. C/O TRIBUNALE ANCONA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 19/05 del Tribunale di ANCONA, seconda sezione civile, emessa il 14/04/5, depositata il 27/06/05, R.G. 3146/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22/03/06 dal Consigliere Dott. TRIFONE Francesco;

udito l'Avvocato RANCI Giovanni;

udito l'Avvocato DI PORTO EA;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, confermate in Camera di consiglio del P.M. Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto il notaio NT EA ha proposto impugnazione per la cassazione della sentenza, depositata il 27 giugno 2005, con la quale il tribunale di Ancona ha confermato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura, irrogatagli per avere:
a) praticato una riduzione degli onorari al di sotto dei minimi della tariffa nella redazione dell'atto pubblico di compravendita di una serie di lotti facenti parte del P.I.P. del comune di Castelfidardo;

b) fatto frequente ricorso allo strumento della scrittura privata autenticata piuttosto che alla forma dell'atto pubblico;

c) operato, in ripetute occasioni - secondo l'accertamento compiuto su dodici parcelle esaminate a campione tra quelle annotate a repertorio - indebita riduzione degli onorari e dei diritti, determinando in tal modo una decisiva influenza nella scelta di esso notaio rogante.
Il ricorso è stato affidato ad otto motivi.
Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Ancona, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
Non ha svolto difese il Procuratore della Repubblica del tribunale di Ancona.
Le parti hanno presentato memoria.
Il difensore del ricorrente ha presentato alla udienza odierna osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M. e della difesa del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, anzitutto, questa Corte che il ricorso, contrariamente a quel che assume la parte resistente, non può essere considerato inammissibile per la indicata ragione che esso, contenendo censure riferibili non a vizi di violazione di legge ma a carenze ed incongruità motivazionali (art. 360 c.p.c., n. 5), prospetterebbe doglianze non ammesse in tema di ricorso per AS ai sensi dell'art. 111 Cost., che è il mezzo di impugnazione consentito avverso le sentenze del tribunale in grado di appello nella materia disciplinare notarile.
Al riguardo occorre ribadire (Cass., n. 23077/2005) che la prospettazione in AS di motivi non consentiti, seppure rende inammissibili le censure, non determina l'inammissibilità del ricorso, ma ne comporta il rigetto.
Preliminarmente, occorre, inoltre, esaminare l'eccezione d'inammissibilità del controricorso, che il ricorrente ha proposto perché esso, ex art. 370 c.p.c., sarebbe stato notificato tardivamente in data 25 ottobre 2005.
Assume che, dovendo il ricorso per AS in oggetto essere notificato e depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, rispetto al ricorso notificato il 2 - 6 agosto 2005 e depositato, fruendo della sospensione feriale dei termini processuali, il 12 settembre 2005, il termine per la notificazione del controricorso sarebbe scaduto il giorno 11 ottobre 2005, in data quindi anteriore a quella del 25 ottobre 200, in cui esso era stato notificato.
L'eccezione non può essere accolta.
Al riguardo, non può venire in rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4903 del 2002, che, risolvendo il contrasto interpretativo sulla questione, ha stabilito che in tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma della L. 16 febbraio 1913 n. 89, artt. 155 e 156 il ricorso per AS (avverso la sentenza del tribunale in grado di appello sull'impugnazione del provvedimento del Consiglio Notarile) deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, mediante notificazione all'altra parte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 c.p.c.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza medesima.
Nel caso in esame, invero, siccome da atto lo stesso ricorrente nel suo atto di impugnazione per AS della sentenza del tribunale di Ancona, questa gli era stata soltanto comunicata in data 7 luglio 2005, ma non anche notificata a cura del cancelliere ed a mezzo di ufficiale giudiziario (secondo le modalità previste dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 154, comma 2, artt. 155 e 156 unitamente
al R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, art. 273, comma 2), per cui non era neppure iniziato a decorrere il termine breve di trenta giorni, entro il quale il ricorso per AS doveva essere notificato e depositato.
In tale situazione - quella, cioè, in cui il ricorso per AS viene proposto quando, non essendo stata notificata la sentenza da impugnare, non occorre rispettare, ai sensi della L. 16 febbraio 1913 n. 89, artt. 155 e 156, il termine di decadenza di trenta giorni,
entro il quale a pena di ammissibilità dell'impugnazione occorre procedere anche al deposito - non può che applicarsi la disciplina generale (non altrimenti derogata in tema di procedimento disciplinare a carico di notai) di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, che stabilisce che il ricorso, a pena di improcedibilità, deve essere depositato nella cancelleria della Corte di AS nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti, termine questo dalla cui scadenza la norma di cui all'art. 370 c.p.c., comma 1, fa decorrere i venti giorni assegnati per potere notificare il
controricorso.
È, perciò, tempestivo il controricorso notificato il 25 ottobre 2005, considerato che nell'ipotesi in esame il ricorso per AS (avverso la sentenza del tribunale non notificata) è stato notificato il 2 agosto 2005 al Consiglio Notarile di Ancona ed in data 6 agosto 2005 al Procuratore della Repubblica del tribunale della medesima città e che il termine per depositarlo in cancelleria veniva a scadere, data la sospensione feriale dei termini processuali, in data 5 ottobre 2005.
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendola violazione e la falsa applicazione di principi e norme in tema di valida

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