Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20739

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20739
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A S, nato ad Asola il 26.12.1959 avverso la ordinanza in data 18.4.2019 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S T, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 18.4.2019 il Gip presso il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di dissequestro in relazione al sequestro probatorio disposto sulle cosce ottenute dalla macellazione di suini provenienti dal proprio allevamento commercializzate come prosciutti a denominazione di origine protetta, ritenendo che permanessero le esigenze probatorie in ragione degli ulteriori accertamenti necessari a verificarne le caratteristiche, in relazione all'aspetto genetico, previste dai disciplinari imposti dal Consorzi DOP e che al contempo fosse di ostacolo alla loro restituzione il fatto che fossero beni destinati, ove non privati del marchio DOP, alla confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 517 quater e 474 bis cod. pen.. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito e al vizio motivazionale, la contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di dissequestro, rilevando come gli elementi emersi in relazione all'impiego nella azienda agricola del ricorrente di materiale genetico non ammesso per la produzione DOP fossero in contrasto con la necessità di esperire ulteriori accertamenti in relazione a dati già acquisiti senza che in ogni caso fossero indicate le concrete esigenze istruttorie preclusive alla restituzione dei beni.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale indicato nell'ordinanza impugnata a sostegno della destinazione dei beni in sequestro a confisca obbligatoria, rilevando come si facesse ivi riferimento alla ben diversa ipotesi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, che nulla aveva a che vedere con la fattispecie in esame tenuto conto che già il Pm presso il Tribunale di Torino prima della trasmissione del fascicolo per competenza al Tribunale di Mantova aveva disposto il parziale dissequestro delle cosce previa smarchiatura, ritenendo che si trattasse di prodotti, quand'anche non di provenienza DOP, comunque commerciabili. Evidenzia al riguardo come dai dati rilevati nell'ultimo semestre presso la Italcarni fosse emersa dal confronto dei prodotti provenienti dalla propria azienda e quelli contraddistinti dal marchio DOP, la primissima qualità dei propri prodotti, superiore alla media di quelli DOP

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve ritenersi fondato. Il Gip, investito dell'opposizione avverso il decreto con cui il PM aveva rigettato la richiesta di dissequestro delle cosce ottenute dalla
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