Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/03/2023, n. 08972
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seguente ORDINANZA sul ricorso 25280/2019 proposto da: L C, L M, L S, elettivamente domiciliati in Roma Via Monte delle Gioie 13 presso lo studio dell'avvocato C G, rappresentati e difesi dall'avvocato M R;-ricorrenti - contro La Nuova Fattoria S.r.l., L G, L G, L M R, L M A, L G;- intimati - nonchè contro T M, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato S P G;-controricorrente - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 2 maggio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere C G: Rilevato che: Nel 1987 C e B L, quali comproprietari di un immobile sito in Cagliari, convenivano davanti al Tribunale di Cagliari gli ulteriori comproprietari C L, L L, D L e R L, che avevano per tale immobile stipulato il 1 marzo 1983 un contratto ultranovennale di locazione ad uso commerciale con La Nuova Fattoria S.r.l. quale conduttrice, anch'essa convenuta;gli attori, non avendolo stipulato, chiedevano la dichiarazione di inefficacia del contratto locatizio con condanna dei convenuti a risarcire loro i danni in separato giudizio. Con sentenza n. 862/1993 il Tribunale di Cagliari dichiarava inefficace il contratto per assenza del consenso/compartecipazione degli attori comproprietari dell'immobile e pronunciava condanna generica di risarcimento di tutti i danni d'occupazione sine titulo nei confronti dei convenuti, divenuti nelle more per diritto ereditario Assunta Civicchioni L, L L, M A P L, C L, G L, D L, R L, L L e la società conduttrice. La sentenza veniva poi confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 378/2000, che dichiarava pure cessata la materia del contendere per il periodo a partire dal 30 settembre 1997 in forza di una intervenuta a7 transazione, così limitando il periodo di occupazione sine titulo dal 1 marzo 1983 al 30 settembre 1997. Quest'ultima sentenza passava in giudicato. C L e Simonetta L - la seconda originariamente quale procuratrice generale di B L - con citazione del 2002 convenivano davanti al Tribunale di Cagliari La Nuova Fattoria S.r.l., Giulia Cannucci, Giovanni L, Giorgio L, Maria Rosaria L quali eredi di L L, C L nonché le eredi di Domenico e R L, cioè G L e Pina Corvi Lombardo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni relativi ai fatti su cui si era formato il giudicato ed era stata pronunciata condanna generica con il precedente giudizio. Si costituivano La Nuova Fattoria e C L, resistendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa Maria Antonietta L e G L, quali comproprietari dell'immobile e parti del contratto dichiarato inefficace, che restavano contumaci;si costituivano altresì tutti gli originari convenuti, tranne Giulia Cannucci. Durante la causa, per il sopravvenuto decesso di C L si costituivano i suoi eredi Antonio Tocco e M T, per il sopravvenuto decesso di Pina Corbo Lombardo l'erede G L e per il sopravvenuto decesso di Antonio Tocco l'erede M T. Con sentenza n. 3280/16 il Tribunale di Cagliari, dato atto che G L aveva concluso un accordo transattivo con gli attori e dichiarata quindi l'estinzione della causa quanto al relativo rapporto processuale, e rilevato altresì che nelle more gli attori avevano ereditato la quota di Assunta Civicchioni L, condannava i convenuti in solido a corrispondere, quale differenza fra quanto che si sarebbe ottenuto locando l'immobile secondo i canoni correnti di mercato e quanto dagli attori invece percepito per avere la conduttrice corrisposto loro ogni mese dall'I_ aprile 1983 al 31 dicembre 1984 somme accettate quale acconto, l'importo di euro 37.950 a C L e di euro 18.975 ciascuno a Simonetta L e Massimo L, eredi di B L nelle more deceduto. Proponevano appello La Nuova Fattoria S.r.l. in liquidazione e M T;gli appellati - tranne G L rimasto contumace - si costituivano separatamente proponendo appelli incidentali. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 383/2019, accogliendo l'appello principale nonché gli appelli incidentali di Giorgio L, Giovanni L e Maria Rosaria L, rigettava la domanda risarcitoria, dichiarando inoltre inammissibile l'ulteriore appello incidentale di Maria Antonietta L e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi e illustrato anche con memoria, C L, Massimo L e Simonetta L nei confronti di La Nuova Fattoria, Giorgio L, Giovanni L, Maria Rosaria L, Maria Antonietta L e G L. Si è costituita con controricorso M T, succeduta a C L. Considerato che:1. Con il primo motivo si propongono due submotivi: il primo, sub a), diretto a denunciare, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 278 c.p.c., e il secondo, sub b), diretto a denunciare omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Peraltro l'illustrazione prende le mosse enunciando che tali "due submotivi ... vanno affrontati congiuntamente". 1.1 Si osserva che il giudice d'appello ha rilevato, in linea generale, che la condanna generica di per sé non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno, opponendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ciò che viene rinviato a separato giudizio è soltanto l'accertamento quantitativo, mentre l'esistenza del fatto illecito e quindi dell'illegittimità della condotta del responsabile e la sua potenzialità dannosa devono ritenersi definitivamente accertate nella sentenza di condanna generica". Nel caso in esame, poi, la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 378/2000, che era passata in giudicato, "confermava quella del Tribunale che aveva enunciato il contenuto del danno, la cui sola quantificazione era rimessa a separato giudizio", avendo infatti il Tribunale di Cagliari, con la sua sentenza n. 862/1993, così affermato: "I danni agli attori, in particolare, devono ritenersi potenzialmente derivati da un lato, dalla indisponibilità del bene e, dall'altro, dalla possibile diminuzione del reddito derivante dalla prolungata indisponibilità dell'immobile, nel frattempo voluto dalla Nuova Fattoria s.r.l. Non solo a pag. 11 si dà atto che «la società convenuta (cioè, l'attuale resistente ha dichiarato di essersi «limitata a cedere in buona fede (a terzi) l'azienda commerciale che nei medesimi locali si svolge". (passo così riportato nel ricorso, a pagina 14) Pertanto - sostengono i ricorrenti - "la sentenza generica definiva già di per sé un aspetto risarcitorio anche concreto, con riferimento al fatto che, in ogni caso, La Nuova Fattoria srl aveva ceduto a terzi l'azienda, con ciò comprovando l'esistenza di una situazione tale da giustificare l'esistenza del danno concreto". Questi sarebbero "fatti storici" discussi, che però nella sentenza impugnata non sarebbero stati "minimamente considerati" pur essendo di "assoluto rilievo decisorio".
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