Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/09/2018, n. 42155
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile P F nato il 09/05/1959 a MESSINA nel procedimento a carico di: C G nato il 12/02/1972 a COMO avverso l'ordinanza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere V P;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ordinanza del 06/03/2017, la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello proposto personalmente da P F,-in qualità di persona -offesa non costituitasi parte civile, avverso la sentenza emessa in data 20/05/2016 dal Tribunale di Como nei confronti di C G. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione personalmente il PAPALE. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo - che preclude qualsiasi possibilità di esaminare le doglianze prospettate dal ricorrente - secondo cui «il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione» (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, M., Rv. 269714. Inn senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 7, Ord. n. 48896 del 15/11/2012, Bossi, Rv. 253927). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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