Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/10/2020, n. 29291
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNITTI ENRICO nato a ROMA il 15/11/1963 avverso l'ordinanza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMA[dato avviso alle partii — udita la relazione svolta dal Consigliere M V;OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di E G volta all'accertamento di avvenuta estinzione per prescrizione del reato accertato con sentenza, irrevocabile, emessa il 28 settembre 2016 dalla stessa Corte di appello di Roma;che per la cassazione di tale ordinanza G ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto, consegnato il 30 ottobre 2018 alla Direzione della Casa circondariale "G. Passerini" di Civitavecchia);che l'ordinanza definitiva di incidente di esecuzione è ricorribile per cassazione (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.);che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del successivo art. 613;che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»;che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso dopo tale data, ovvero emesso prima di tale data e solo dopo questa notificato (cfr. Sez. U., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento;non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;che il ricorso da G presentato per la cassazione della sopra indicata ordinanza con atto da lui solo sottoscritto è dunque inammissibile per violazione del (novellato) art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso il 1 agosto 2018;che l'accertamento di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle Ji\) ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
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