Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 07044
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso 24004-2014 proposto da: IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio degli avvocati FABRIZIO SPAGNOLO, PIETRO CAVASOLA che la 2018 rappresentano e difendono;- ricorrente principale - contro DELLA BA FRANCESCA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato M P, che la rappresenta e difende;- controricorrente, ricorrente incidentale- contro IL MESSAGGERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio degli avvocati FABRIZIO SPAGNOLO, PIETRO CAVASOLA che la rappresentano e difendono;- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 7227/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2013 R.G.N. 2834/11;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. C M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;udito l'Avvocato M P. R. Gen. N. 24004/2014 FATTI DI CAUSA 1.1. Con sentenza n. 7227/2013 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da F M D B nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro giornalistico subordinato con inquadramento come collaboratrice fissa dal giugno 1998 al febbraio 2008, con conseguente diritto al trattamento economico e normativo previsto dal c.n.l.g., la declaratoria di inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 27/2/2008 con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, dichiarava che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, condannava la società al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 38.059,33 per differenze retributive e di euro 5.794,79 per t.f.r.. 1.2. La Corte di merito riteneva che l'istruttoria svolta avesse dimostrato la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione essendo, in particolare, emerso che alla D B fosse stato affidato il settore del tempo libero, della cultura e dello spettacolo nella zona di Viterbo e provincia e che vi fossero il vincolo di dipendenza e la continuità della disponibilità dell'appellante per l'intero periodo riferita ad un ben preciso settore informativo, connotata da continuità e sviluppatasi in un arco temporale più che apprezzabile (circa dieci anni). Rapportava il trattamento retributivo al numero dei pezzi mensili realizzati dalla collaboratrice fissa e quantificava le differenze spettanti sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio. Riteneva che non vi fossero emersi elementi a sostegno dell'intervenuto licenziamento ben potendo il rapporto essere stato risolto per dimissioni ovvero per risoluzione consensuale. 2. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre D Messaggero S.p.A., affidandosi a quattro motivi.R. Gen. N. 24004/2014 3. F M D B resiste con controricorso e formula altresì ricorso incidentale cui D Messaggero S.p.A. resiste con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 2222 cod. civ. anche con riferimento all'art. 2 del c.n.l.g. e del d.P.R. n. 153 del 1961 (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Lamenta un'erronea valutazione del materiale probatorio e deduce che se le deposizioni rese in particolare dai testi G R e G T fossero state correttamente interpretate si sarebbe concluso per la sussistenza di un rapporto di libera collaborazione giornalistica. 1.2. Il motivo è inammissibile. La denunciata violazione di legge postula l'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287;Cass. 10 dicembre 2014, n. 25419;Cass. 26 giugno 2013, n. 16038;Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010). Ed allora il motivo che pretenda di desumere tale violazione dall'erronea valutazione del materiale probatorio è già in contrasto con le suddette indicazioni. Peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei R. Gen. N. 24004/2014 parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass.27 luglio 2007, n. 16681;Cass. 4 maggio 2011, n. 9808;Cass. 23 giugno 2014, n. 14160;Cass. 10 luglio 2017, n. 17009). Con riferimento all'attività giornalistica, si è ritenuto che "rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera" (v. Cass. 20 agosto 2003, n. 12252;cfr. anche Cass. 3 marzo 2009, n. 5079;Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785). Si è ulteriormente precisato che, "ai sensi dell'art. 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace 'erga omnes' con il d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della R. Gen. N. 24004/2014 prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio;e l'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, tenendosi conto peraltro delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale", (v. Cass. 27 maggio 2000, n. 7020;cfr. anche Cass. 9 giugno 2000, n. 7931;Cass. 14 dicembre 2002, n. 17914;Cass. 9 marzo 2004, n. 4797;Cass. 23 marzo 2004, n. 5807). La Corte di merito si è attenuta ai suddetti principi ed ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di cui all'art.2 c.n.l.g. per la continuità della prestazione, stabilmente prestata per circa dieci anni e con medesime cadenze (in media tre o quattro pezzi alla settimana), la responsabilità di un settore informativo (nel caso di specie costituito dal settore tempo libero, cultura e spettacolo), il vincolo di dipendenza (desumibile dall'essere la D B a disposizione degli addetti alla redazione che le impartivano direttive ed incarichi e facevano affidamento sulla sua disponibilità). Il richiamo fatto dalla società ricorrente alle deposizioni dei testi Renzetti e Tassi e ad altri elementi fattuali per avvalorare la tesi della insussistenza di un vincolo di dipendenza, colloca il rilievo al di fuori dell'ambito di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ora, peraltro, nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.).R. Gen. N. 24004/2014 2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 2223 cod. civ. e della legge n. 69/1963 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Rileva che la Corte territoriale nel quantificare le spettanze della D B a mezzo di un consulente tecnico d'ufficio non abbia tenuto conto di quanto pattuito e concordato tra le parti circa un compenso variabile a seconda della lunghezza e del numero delle battute.
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