Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10115

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Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa di cui all'art. 21 comma quinto della legge 319/1976 - scarichi di liquami effettuati senza l'autorizzazione provinciale - è sufficiente l'esistenza di uno scarico non autorizzato, non essendo necessaria (anche) l'ulteriore condotta dello spandimento del liquame. (Cfr. Cass. Pen. 24 febbraio 2003, n. 8758; 26 ottobre 1999, n. 12174).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10115
Data del deposito : 26 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
su ricorso iscritto al n. 7751 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposto da:
LA CONTESSA, Azienda Agricola s.s., con sede in Niella Tanaro(CN), in persona della legale rappresentante N S, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 4, presso l'avv. G G, che con l'avv. G C B di Mondovì, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.


- ricorrente -


contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO, in persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, in Cuneo, al Corso Nizza n. 21.
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Mondovì, n. 157, del 1^ dicembre 1999 - 24 marzo 2000.
Udita, all'udienza del 22 gennaio 2004, la relazione del Cons. dr. F F.
Udito l'avv. S M, per delega dell'avv. G e il P.M. Dr. R L A, che ha domandato il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 marzo 2000, il Tribunale di Mondovì ha rigettato l'opposizione della società semplice Azienda Agricola La Contessa all'ordinanza della Provincia di Cuneo che le ingiungeva il pagamento di _. 20.000.000, per violazione dell'art. 21, comma 5^, della L. 10 maggio 1976 n. 319, per avere effettuato scarichi di liquami
provenienti da un allevamento di suini su suolo o sottosuolo senza aver chiesto l'autorizzazione alla Provincia stessa. L'opponente aveva dedotto con l'opposizione che non si era rilevata, col verbale d'accertamento, una attività di spandimento dei liquami e che, quindi, l'ordinanza della Provincia doveva annullarsi in assenza dell'infrazione o, in subordine, doveva ridursi la sanzione pecuniaria irrogata.
Dopo la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza in sede giudiziale, la Provincia di Cuneo, costituitasi con suoi funzionari, impugnava le avverse deduzioni e affermava che al momento dell'accertamento era risultato che la società non era dotata d'autorizzazione preventiva allo scarico dei liquami effettuato a causa del suo allevamento di suini, il quale sicuramente determinava produzione e scarico di detti liquami, con conseguente sussistenza dell'infrazione di cui alla contestazione e legittimità dell'ordinanza. Il Tribunale rilevava nella sentenza che la norma di cui alla contestazione (art. 21, comma 5^, della L. n. 319/76) prevede la sanzione, da dieci a cento milioni di lire, per la condotta di "chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza avere richiesto l'autorizzazione ..." alla autorità individuata con norma regionale, ai sensi del 13^ comma dell'art. 15 della medesima L. 319/76, come imposto dalla Direttiva
C.E.E. n. 91/271 del 21 maggio 1991.
Secondo il Tribunale, l'esistenza dell'allevamento comportava quella degli scarichi, che si poteva presumere fossero effettuati sul suolo o nel sottosuolo con conseguente applicabilità della sanzione;
nel caso, l'esistenza di 2.600 suini nell'allevamento faceva presumere lo scarico dei liquami di questi e quindi era legittima la sanzione irrogata per la mancata richiesta di autorizzazione preventiva e l'opposizione era da rigettare, con compensazione delle spese. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con due motivi la società semplice Azienda Agricola La Contessa e l'Amministrazione provinciale di Cuneo non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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