Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2022, n. 46087
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIAPARRONE UGO nato a PONTECAGNANO FAIANO il 03/10/1958 DE DONATO ANGELO nato a SALERNO il 18/03/1950 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza riguardo alla posizione del ricorrente CIAPARRONE UGO. Riguardo alla posizione del ricorrente DE DONATO ANGELO il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dei primi due motivi del ricorso e per il rigetto del terzo motivo. E presente l'avvocato D'AMATO CLAUDIO del foro di SALERNO in difesa di DE DONATO ANGELO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.9.2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di U C e A D D in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato colposamente la morte di R B, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Comune di Salerno, in favore delle costituite parti civili.
2. Il processo attiene al sinistro stradale avvenuto in Salerno il 25.6.2010, all'incrocio tra Via Pepe e Via Angrisani. Risulta accertato che il B, alla guida di un motociclo Liberty, veniva investito all'altezza del detto incrocio dall'autovettura condotta da R F (giudicata separatamente);
che la siepe spartitraffico tra la via percorsa dal motociclo e quella percorsa dall'auto era troppo alta, sicché la vittima non poteva avere una visuale ottimale dell'incrocio, mentre la visuale dell'impianto semaforico della via percorsa dalla automobilista (via Pepe) era ostruita dalla presenza di vegetazione. Si addebita agli imputati (C quale responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno;
D D quale responsabile dell'ufficio tecnico e segnaletica del Comune di Salerno) di avere omesso di provvedere, quali dipendenti comunali responsabili dei servizi prima indicati, alla manutenzione delle siepi dell'incrocio ove era avvenuto l'incidente e delle lanterne semaforiche ivi presenti.
3. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado, ha escluso la condotta causale "assorbente" dei protagonisti del sinistro, con specifico riferimento al comportamento inavveduto della Ferrero (che non si sarebbe fermata all'incrocio, nonostante il semaforo rosso) e della stessa vittima (che, pur ben conoscendo i luoghi, aveva omesso di allacciarsi il casco), risultando oggettivamente dimostrato che le lanterne semaforiche di Via Pepe (percorsa dalla automobilista) erano parzialmente coperte da folta vegetazione e che la siepe spartitraffico di Via Angrisani (percorsa dal motociclista) era alta almeno due metri e, ove più bassa, avrebbe contribuito a che la vittima - pur negligente - avvistasse l'imminente pericolo, sì da evitare l'evento letale ovvero attutirne gli effetti.
4. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i già menzionati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
5. Il ricorso di U C. Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, con specifico riferimento alla riconosciuta qualifica del prevenuto di "responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno". Si sostiene che tale qualifica, attribuita dai giudici di merito al ricorrente sulla base di un documento del Corpo di Polizia Municipale di Salerno datato 19.4.2011, risulta smentita dall'attestazione, rilasciata in data 10.7.2015, dal Direttore del Settore Personale del Comune di Salerno, dott. C, che documenta la collocazione lavorativa dell'imputato, a far data dal 28.4.2007, all'interno dell'ufficio "Staff Sindaco". Ciò risulta confermato dalla deposizione del teste ing. B, Direttore del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015, che ha indicato nell'ing. G M il dirigente che si interessava, fra le altre cose, del verde pubblico, settore specificamente gestito dal geom. S. Di contro, come confermato dal teste, il personale dello "Staff Sindaco" interveniva in via del tutto occasionale, con interventi mirati e limitati alle esigenze del Sindaco. Ulteriore
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza riguardo alla posizione del ricorrente CIAPARRONE UGO. Riguardo alla posizione del ricorrente DE DONATO ANGELO il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dei primi due motivi del ricorso e per il rigetto del terzo motivo. E presente l'avvocato D'AMATO CLAUDIO del foro di SALERNO in difesa di DE DONATO ANGELO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13.9.2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di U C e A D D in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., per avere cagionato colposamente la morte di R B, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Comune di Salerno, in favore delle costituite parti civili.
2. Il processo attiene al sinistro stradale avvenuto in Salerno il 25.6.2010, all'incrocio tra Via Pepe e Via Angrisani. Risulta accertato che il B, alla guida di un motociclo Liberty, veniva investito all'altezza del detto incrocio dall'autovettura condotta da R F (giudicata separatamente);
che la siepe spartitraffico tra la via percorsa dal motociclo e quella percorsa dall'auto era troppo alta, sicché la vittima non poteva avere una visuale ottimale dell'incrocio, mentre la visuale dell'impianto semaforico della via percorsa dalla automobilista (via Pepe) era ostruita dalla presenza di vegetazione. Si addebita agli imputati (C quale responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno;
D D quale responsabile dell'ufficio tecnico e segnaletica del Comune di Salerno) di avere omesso di provvedere, quali dipendenti comunali responsabili dei servizi prima indicati, alla manutenzione delle siepi dell'incrocio ove era avvenuto l'incidente e delle lanterne semaforiche ivi presenti.
3. La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di primo grado, ha escluso la condotta causale "assorbente" dei protagonisti del sinistro, con specifico riferimento al comportamento inavveduto della Ferrero (che non si sarebbe fermata all'incrocio, nonostante il semaforo rosso) e della stessa vittima (che, pur ben conoscendo i luoghi, aveva omesso di allacciarsi il casco), risultando oggettivamente dimostrato che le lanterne semaforiche di Via Pepe (percorsa dalla automobilista) erano parzialmente coperte da folta vegetazione e che la siepe spartitraffico di Via Angrisani (percorsa dal motociclista) era alta almeno due metri e, ove più bassa, avrebbe contribuito a che la vittima - pur negligente - avvistasse l'imminente pericolo, sì da evitare l'evento letale ovvero attutirne gli effetti.
4. Avverso la prefata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i già menzionati imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
5. Il ricorso di U C. Con unico motivo, si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, con specifico riferimento alla riconosciuta qualifica del prevenuto di "responsabile delle cooperative sociali per la manutenzione del territorio della città di Salerno". Si sostiene che tale qualifica, attribuita dai giudici di merito al ricorrente sulla base di un documento del Corpo di Polizia Municipale di Salerno datato 19.4.2011, risulta smentita dall'attestazione, rilasciata in data 10.7.2015, dal Direttore del Settore Personale del Comune di Salerno, dott. C, che documenta la collocazione lavorativa dell'imputato, a far data dal 28.4.2007, all'interno dell'ufficio "Staff Sindaco". Ciò risulta confermato dalla deposizione del teste ing. B, Direttore del settore "Viabilità, Impianti e Manutenzione" del Comune di Salerno dal 2000 al 2015, che ha indicato nell'ing. G M il dirigente che si interessava, fra le altre cose, del verde pubblico, settore specificamente gestito dal geom. S. Di contro, come confermato dal teste, il personale dello "Staff Sindaco" interveniva in via del tutto occasionale, con interventi mirati e limitati alle esigenze del Sindaco. Ulteriore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi