Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/2015, n. 6560
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26809-2008 proposto da:
D'ON AM C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FAIELLA GIUSEPPE;
- ricorrente -
contro
NO FR, D'ON IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 667/2007 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito l'Avvocato Bragaglia Roberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 9.11.1999 l'Avv. NO FR conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore D'AN AM, D'AN GI e FE LA per sentirli condannare al pagamento delle somme per prestazioni professionali svolte in loro favore in quattro procedimenti: a) giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, iscritto al n. 242/94 R.G.;
b) giudizio innanzi alla Pretura di Nocera Inferiore, iscritto al n. 323/88 R.G.,
contro
AR IE, avente ad oggetto rilascio di fondo per detenzione senza titolo, definito con sentenza n. 13/92;
c) giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, iscritto al n. 2920/94;
d) giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, iscritto al n. 2296/95 R.G..
Si costituiva in giudizio solo D'AN AM, contumaci gli altri convenuti, eccependo di aver versato all'attore acconti per L. 15.500.0000 ed, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per grave negligenza professionale nel procedimento sub b). Con sentenza n. 596/04 il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore condannando i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'avv. NO, della somma di Euro 9.098, 91, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e refusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano appello D'AN AM e D'AN GI, in proprio e quali eredi di FE LA. Resisteva l'Avv. NO proponendo appello incidentale. Con sentenza depositata il 25.10.2007 la Corte d'Appello di Salerno, espletata la prova testimoniale ed assunto il giuramento suppletorio deferito di ufficio all'avv. NO FR, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale e di quello incidentale, condannava in solido D'AN AM e D'AN GI, in proprio e quali eredi di FE LA, al pagamento di Euro 2.481, 26 ed il solo D'AN AM al pagamento di Euro 6.617, 65, in favore dell'avv. NO, oltre interessi legali dalla domanda, con esclusione della rivalutazione monetaria;
dichiarava interamente compensate fra le parti le spese del grado. La Corte di merito fondava la decisione sull'esito del giuramento suppletorio, avendo l'avv. NO negato di aver ricevuto compensi professionali per i quattro procedimenti giudiziari oggetto di causa;
escludeva la rivalutazione monetaria dei compensi professionali in quanto integranti un debito di valuta e non di valore;
quanto alla domanda riconvenzionale con cui D'AN AM, relativamente al procedimento sub b), addebitava all'avv. NO l'esito negativo del giudizio promesso da AR IE, per non avere dedotto la legittimità del possesso dell'immobile detenuto dal D'AN, rilevava che l'obbligazione del difensore, nei confronti del proprio cliente, aveva natura di obbligazione di mezzi e non di risultato e che, nella specie, non vi era alcuna prova che la sentenza del Pretore di Nocera Inferiore sarebbe stata favorevole a D'AN AM ove l'Avv. NO avesse invocato la legittimità del possesso del fondo da parte del proprio cliente, in relazione alla domanda del AR di rilascio del fondo per detenzione senza titolo.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso D'AN AM formulando dieci motivi. Gli intimati, NO FR e D'AN GI, non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2736 c.c., n. 2, in relazione all'art. 267 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c.;
erroneamente la Corte d'appello, invertendo l'onere probatorio, aveva ritenuto che fosse onere delle parti convenute provare il titolo di pagamento;
la sentenza impugnata aveva dato atto che la "semipiena probatio" derivava dal fatto che il teste nulla aveva potuto riferire sull'esatta imputabilità dei pagamenti, non considerando che incombeva al creditore fornire tale prova;
peraltro la Corte di merito, all'udienza del 10.2.2005, aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio, da parte dell'avv. NO, di alcuni ricorsi proposti innanzi al Giudice amministrativo per conto dei ricorrenti, produzione finalizzata alla prospettazione di una diversa imputazione delle somme ricevute;
la Corte d'appello avrebbe dovuto, di conseguenza, ritenere provato il fatto estintivo allegato senza ricorrere al giuramento suppletorio, atteso il carattere meramente sussidiario di tale mezzo istruttorio. A conclusione di tale motivo si chiede... "se erra, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice di merito che, reputato l'onere della imputabilità incombere sul convenuto, ritenga di essere in presenza non già di una piena prova dell'adempimento, anche parziale, riferito alle uniche prestazioni dibattute, ma di una "semipiena probatio" e disponga, quindi, ex art. 2736 c.c., n. 2, il giuramento suppletorio sull'avvenuto, o meno,
pagamento";
2) omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,