Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/06/2023, n. 15932
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Testo completo
-Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1870-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
-ricorrente -
contro
G G, elett.te dom.to in CHIAVARI, alla VIA RIVAROLA, n. 54, presso lo studio della RAG. MYRIAM COLUCCIO;
-intimato - avverso la sentenza n. 6 584/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. G A C;
Rilevato: che G G impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo , il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE denegò il rimborso del credito I.V.A. richiesto dal contribuente relativamente all’anno di imposta 2004;
che l’adita C.T.P., con sentenza n. 3693/2017, accolse il ricorso;
che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 4584/3/2021, depositata il 13/07/2021 rigettò il gravame dichiarando – per quanto in questa sede ancora rileva – inammissibile, per novità, la questione sollevata con l’unico motivo di gravame, consistente nella eccepita impossibilità di procedere al chiesto rimborso, stante la mancata verifica, da parte dell’Ufficio, dell’esistenza del credito fondante l’istanza del contribuente, giustificazione difensiva – a detta dei giudici di appello - peraltro neppure adducibile – a tutto volere - in prime cure, non potendo
-ricorrente -
contro
G G, elett.te dom.to in CHIAVARI, alla VIA RIVAROLA, n. 54, presso lo studio della RAG. MYRIAM COLUCCIO;
-intimato - avverso la sentenza n. 6 584/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. G A C;
Rilevato: che G G impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo , il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE denegò il rimborso del credito I.V.A. richiesto dal contribuente relativamente all’anno di imposta 2004;
che l’adita C.T.P., con sentenza n. 3693/2017, accolse il ricorso;
che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 4584/3/2021, depositata il 13/07/2021 rigettò il gravame dichiarando – per quanto in questa sede ancora rileva – inammissibile, per novità, la questione sollevata con l’unico motivo di gravame, consistente nella eccepita impossibilità di procedere al chiesto rimborso, stante la mancata verifica, da parte dell’Ufficio, dell’esistenza del credito fondante l’istanza del contribuente, giustificazione difensiva – a detta dei giudici di appello - peraltro neppure adducibile – a tutto volere - in prime cure, non potendo
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