Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 03348

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 03348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03348
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANOTT1 MATTEO nato a SONDRIO il 12/07/1966 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Sostituto Procuratore Generale P L che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. udito il difensore l'avvocato F che si associa alle richieste del PG, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio in data 28.6.2019, all'esito di rito abbreviato, con cui M V è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (in concorso con persona ignota), per aver formato una falsa patente di guida italiana, sulla quale erano apposti i propri dati anagrafici e la sua fotografia;
all'imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalente alla ritenuta recidiva reiterata specifica infra qui nquen na le. L'utilizzo della patente contraffatta è avvenuto nel corso di un controllo di polizia il giorno 2.11.2017, sicchè il tempus commissi delicti è stato individuato, nell'imputazione, in epoca antecedente o prossima a tale data.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, formulando quattro diversi motivi di censura.

2.1. Il primo argomento che la difesa propone denuncia vizio di motivazione carente o manifestamente illogica in relazione all'individuazione del tempo del commesso reato, che, dalla documentazione già prodotta nel giudizio d'appello ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, si colloca in data molto anteriore a quella contestata, e precisamente quantomeno al 27.9.2011, giorno del primo dei controlli che la comunicazione di notizia di reato nel presente procedimento individua come il primo, appunto, in cui l'imputato avrebbe esibito il documento falso alle forze dell'ordine.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi