Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2017, n. 7155

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In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2017, n. 7155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7155
Data del deposito : 21 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

7 155/ 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - - Presidente Sezione GIOVANNI AMOROSO Ud. 21/02/2017 - - Rel. Pres. Sezione - A D PU .G.N. 9474/2015B0 7155 CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione Presidente Sezione - Rep. STEFANO PETITTI CI. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - ULIANA ARMANO - Consigliere - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - L A SO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9474-2015 proposto da: S R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLLE DI SANT'AGATA 4, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SCANDALE, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z;

- ricorrente -

118 contro صديقة C L, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo;
- controricorrente nonchè

contro

Q B;

- intimato -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata in data 16/07/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2017 dal Presidente Dott. A D;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F M I, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. G Sro ha convenuto in giudizio Luigi Cagnazzo e Bruno Quarta al fine di sentir dichiarare il proprio acquisto per usucapione speciale della proprietà di un fondo, di cui aveva conseguito il possesso in data 24 novembre 1978 in occasione della stipula di un contratto preliminare con i convenuti. Luigi Cagnazzo costituitosi ha contestato la fondatezza della domanda, allegando il proprio recesso dal contratto preliminare, in base a specifica clausola contrattuale, a seguito dell'instaurazione del procedimento penale per lottizzazione abusiva, e proponendo in via subordinata le domande di arricchimento senza causa e risarcimento del danno. All'esito del decesso di G Sro, la causa è stata riassunta da Ines Spagnolo con ricorso depositato in data 14 marzo 2002. Ric. 2015 n. 09474 sez. SU - ud. 21-02-2017 R -2- Con sentenza del 19 novembre 2009 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda dell'attore ed ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto, compensando le spese di lite. Con decisione del 16 luglio 2014, previa interruzione della causa per decesso dell'appellante e sua riassunzione da parte di Rossano Santoro, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato nel merito la domanda dell'attore. Santoro Rossano ha proposto ricorso per cassazione in data 3 aprile 2015, deducendo con unico motivo la violazione e falsa - - applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.C., l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e la nullità del procedimento. Resiste con controricorso Luigi Cagnazzo, il quale ha anche depositato una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. mentre non ha svolto difese l'intimato Bruno Quarta. 2.- Il procedimento è stato assegnato alla Sezione VI-2 ed il consigliere designato, nella relazione, ha evidenziato la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile, salva la prova dell'interversio possessionis, come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, fondandosi su un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare. Il collegio, con ordinanza n. 15513 del 25 luglio 2016, pur aderendo alla proposta di definizione contenuta nella relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima importanza, oggetto di contrasto, relativa alla formula definitoria ex -3- Ric. 2015 n. 09474 sez. SU - ud. 21-02-2017 C art. 360 bis n. 1 c.p.c. di manifesta infondatezza nel merito o d'inammissibilità in rito. In sintesi, secondo la Sezione rimettente, l'art. 360 bis c.p.c. sarebbe riconducibile, dunque, all'art. 375 n. 1 e non al n. 5 c.p.c., ed integrerebbe, come dalla sua collocazione, confermato un'inammissibilità in rito, derivante dall'inidonea formulazione del motivo consistente nella violazione di legge, che non può limitarsi ad indicare le disposizioni trasgredite, ma, previa individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, deve articolarsi in un raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito ed i precedenti della Corte di cassazione. Presupposti di tale inammissibilità del motivo, ostativa al suo esame nel merito, sono: 1) l'esistenza di una giurisprudenza della Corte, che, secondo le "Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile", diffuse con circolare del Primo Presidente del 22 aprile 2016, è configurabile in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione

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