Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2021, n. 03572

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2021, n. 03572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03572
Data del deposito : 28 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C M, nato a Macomer (Nu) il 28/6/1966 parte civile costituita nel procedimento a carico di D'Angelo Mario, nato a San Salvo (Ch) il 25/10/1963 A A, nato a Cupello (Ch) il 21/3/1970 avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 5/4/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore degli imputati, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/4/2019, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia emessa il 23/11/2015 dal Tribunale di Vasto, con la quale Mario CL D'Angelo, A A e la "Smart Block Plus s.r.l." erano stati assolti dalle contestazioni loro ascritte (quanto alla società, ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231) con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 517-ter cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione M C, parte civile costituita, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza degli artt. 2, 479, 507 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la pronuncia di assoluzione sul presupposto dell'inesistenza del cd. patto di segretezza tra le parti, poiché non prodotto in originale, non valutando che questo, in realtà, sarebbe stato depositato presso il Tribunale civile di Torino, nell'ambito di un procedimento instaurato dal ricorrente contro la "Smart Block Plus s.r.l.";
al riguardo, peraltro, il D'Angelo avrebbe riconosciuto come propria la firma sul documento esibitogli in copia. Risultando elemento probatorio decisivo, il Collegio di appello ne avrebbe dunque dovuto disporre l'acquisizione in originale, quantomeno per visione, oppure sospendere il processo in attesa della soluzione del giudizio civile;
- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La sentenza in esame risulterebbe palesemente viziata sotto il profilo argomentativo, e priva di risposta quanto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi