Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2019, n. 06083
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 2 dicembre 2016 sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentite le conclusioni del difensore, avv. Retico che ha insistito nel ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 26 ottobre 2015 dal Tribunale di Avezzano nei confronti di LO LE, ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento di alcuni tergicristalli di un autobus delle autolinee ARPA, fatto aggravato dall'avere agito su un bene destinato a pubblico servizio.
2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deducendo:
2.1 violazione dell'articolo 604 comma secondo cod. pen. e mancanza della motivazione poiché con il primo motivo di appello era stato dedotto che, sebbene fosse stata contestata nell'imputazione la circostanza aggravante di avere commesso il fatto su un bene esposto per necessità alla pubblica fede, il Tribunale di Avezzano aveva riconosciuto la diversa aggravante di avere danneggiato un bene destinato a pubblico servizio, così violando le disposizioni dell'articolo 521 cod. proc. pen., sanzionte con la nullità. La Corte di appello di L'Aquila aveva però disatteso la richiesta di esclusione della aggravante in questione, affermando che non sarebbe stata operata alcuna modifica radicale nella struttura della contestazione, posto che il fatto tipico,i1 nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato erano rimasti immutati. Il ricorrente censura tale assunto poiché non può essere riconosciuta una circostanza aggravante diversa rispetto a quella descritta nell'imputazione e la corte avrebbe dovuto, in riforma della sentenza di primo grado, escludere la circostanza aggravante e pronunziare la improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
2.2 Violazione dell'articolo 62 n.4 cod.pen. e vizio di motivazione poiché con il secondo motivo di appello era stato dedotto che il costo e la riparazione di due tergicristalli di un autobus non può essere superiore a C 100 e pertanto sussiste l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma la corte d'appello ha respinto la detta istanza, sostenendo che il danno provocato è comunque non indifferente, così adottando una motivazione inidonea ad escludere la invocata attenuante.
2.3 Vizio di motivazione poiché in presenza di una fattispecie sanzionata all'epoca della sua commissione con pena alternativa, stante il giudizio di equivalenza effettuato tra le concesse attenuanti generiche e la aggravante, il tribunale aveva applicato la pena